Cassazione Civile, Sentenza n. 946/2021 del 20/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La lavoratrice impugnava il licenziamento intimato il 6/5/2013 (con effetto 30/6/2013), deducendo che si trattava di un licenziamento illegittimo per assenza di giusta causa o giustificato motivo oggettivo e per mancato adempimento dell'obbligo di repéchage (ricollocazione interna). Contestava inoltre la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui il licenziamento era fondato su un giustificato motivo oggettivo legato alla riduzione di personale a seguito della chiusura del negozio di Sondrio e che l'azienda aveva dimostrato l'impossibilità di ricollocare la Corlatti in altra posizione utile. La Cassazione ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati molti dei motivi per carenza di specificità o perché attengono alla valutazione della prova (censure di merito) non sindacabile in questa sede. Sulle spese la Corte ha confermato la decisione di merito e ha disposto l'adempimento del contributo unificato prescritto dal DPR n.115/02.
Norme richiamate
art. 2119 cod. civ.
Richiamata con riferimento all'obbligo di repéchage e alle norme sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo; la Corte territoriale ha ritenuto che l'azienda avesse dimostrato l'esistenza del presupposto della riduzione di personale e l'impossibilità di ricollocare la lavoratrice.
art. 360 c.p.c.
La Cassazione ha applicato i limiti di ammissibilità del ricorso ex art. 360 (tassatività e specificità dei motivi), dichiarando inammissibili censure generiche, miste o dirette a rinnovare la valutazione di merito.
art. 348 ter c.p.c. (doppia conforme)
Applicata per escludere il sindacato di legittimità su valutazioni di fatto confermate in entrambi i gradi di giudizio, rendendo inammissibile il ricorso su quei punti.
art. 360 co.1 n.5 c.p.c. (motivazione)
La Corte ha ricordato che il vizio di motivazione è rilevabile in cassazione solo se costituisce un'anomalia grave (mancanza assoluta, contraddittorietà insanabile, motivazione incomprensibile). Non è stato riconosciuto un tale vizio nella pronuncia impugnata.
artt. 91 e 92 c.p.c. (spese processuali)
La Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla ripartizione o compensazione delle spese, e ha escluso la violazione dell'art. 91.
art. 13 DPR n.115/02 (contributo unificato)
La Corte ha disposto, in presenza dei presupposti, l'adempimento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Se il datore prova la chiusura di una unità produttiva e la conseguente riduzione di personale, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere legittimo se è dimostrata l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra mansione.
- L'obbligo di repéchage (ricollocazione interna) grava sul datore di lavoro: per contestarlo con successo il lavoratore deve dimostrare che esistevano posizioni effettivamente disponibili e non offerte o che il datore non ha compiuto tentativi di ricollocazione.
- Le questioni di fatto e la valutazione delle prove sono di competenza dei giudici di merito; la Cassazione interviene solo su profili di diritto o su vizi motivazionali gravi espressamente riscontrabili nel testo della sentenza impugnata.
- Motivi di cassazione generici, confusi o che chiedono una nuova valutazione probatoria sono inammissibili; i ricorrenti devono formulare censure tassative e specifiche ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- La doppia conforme (decisioni di merito concordanti) costituisce un forte ostacolo al ricorso per cassazione sulle stesse questioni di fatto.
- La ripartizione delle spese processuali è discrezionale e difficilmente sindacabile in sede di legittimità salvo vizio procedurale evidente.
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