Cassazione Civile, Sentenza n. 1508/2021 del 25/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 25.9.2014. Il ricorrente contestava l'insussistenza delle ragioni economiche addotte, la mancata indicazione puntuale dei motivi del licenziamento, la violazione dei principi di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare (criteri di selezione arbitrari) e la mancata ricollocazione (repéchage). Denunciava inoltre che la valutazione della Corte di merito si sarebbe basata su dati successivi al recesso e su elementi extragiudiziali non rilevanti alla data del licenziamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente accertato l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo, valutando le perdite di fatturato e la crisi del settore con riferimento agli elementi esistenti alla data del licenziamento e su un arco temporale idoneo. Tuttavia la Corte di merito aveva correttamente rilevato la violazione dei criteri di scelta del lavoratore (selezione arbitraria di un operaio di IV livello insieme a operai di VI livello) e aveva riconosciuto l'indennità risarcitoria di venti mensilità. La Cassazione ha confermato tale approccio e ha escluso l'obbligo di reintegra/repechage quando il licenziamento è motivato da mera riduzione dei costi; ha altresì ritenuto incensurabili gli accertamenti di fatto svolti dalla Corte territoriale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
legge n. 604 del 1966, art. 3
Definisce il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: il datore deve provare le ragioni inerenti alle attività produttive che rendono impossibile il reinserimento del dipendente nell'organizzazione aziendale, valutandosi i fatti esistenti alla data della comunicazione del recesso.
legge n. 604 del 1966, art. 5
Imposta l'onere probatorio a carico del datore di lavoro in relazione alle ragioni economiche del licenziamento; la Corte ha richiamato che tale onere non può essere alleggerito valutando impropriamente fatti non rilevanti alla data del licenziamento.
legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), art. 18, commi IV e VII
Stabilisce le tutele in caso di licenziamento illegittimo dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012: possibilità di indennità risarcitoria (in luogo della reintegrazione) a determinate condizioni. La Corte ha confermato l'applicabilità dell'indennità quando il motivo economico non è manifestamente insussistente ma sono violati i criteri di scelta.
Codice di procedura civile, art. 2697
Principio sull'onere della prova: chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Riferimento alla distribuzione dell'onere probatorio tra le parti.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Norme relative alla valutazione delle prove e alla discrezionalità del giudice nella formazione della prova; la Corte ha richiamato che il sindacato di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione di fatto motivata compiuta dalla Corte territoriale.
Codice di procedura civile, art. 416 e art. 132 co. 2 n. 4
Richiamate come parti delle norme procedurali citate nel ricorso (relativi a mezzi e criteri processuali); la Corte ha ritenuto che le doglianze processuali fossero in parte infondate o attinenti a valutazioni di fatto.
Costituzione, art. 111 comma 7
Garantisce il diritto a una decisione fondata su motivazioni adeguate; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello coerente e completa, rendendo inammissibile il sindacato in Cassazione.
DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater
Norma sul versamento di somme processuali (contributo unificato e altri oneri) in sede di legittimità; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di tale obbligo a carico del ricorrente.
Massime di principio
- L'onere di provare il giustificato motivo oggettivo grava sul datore di lavoro e va valutato in base agli elementi di fatto esistenti alla data della comunicazione del licenziamento; il giudice può però esaminare un arco temporale adeguato per cogliere il trend economico.
- La Corte di legittimità non può riformare valutazioni di fatto compiute con motivazione coerente e completa dalla Corte territoriale; il sindacato in Cassazione è limitato ai profili di diritto e alla motivazione carente.
- L'obbligo di repéchage (ricollocazione) non è assoluto: quando il licenziamento è motivato dalla necessità di riduzione dei costi, la ricollocazione in altra mansione incompatibile con l'assetto organizzativo voluto dal datore può essere esclusa.
- Se il giustificato motivo oggettivo sussiste ma la selezione dei lavoratori è stata arbitraria o ha violato criteri di correttezza e buona fede, il lavoratore può ottenere un'indennità risarcitoria (e non necessariamente la reintegrazione).
- L'uso di fatti successivi al licenziamento è ammissibile nella misura in cui essi dimostrino un quadro economico già esistente o irreversibile al momento del recesso; non è lecito però fondare la legittimità del licenziamento su eventi completamente sopravvenuti e non pertinenti.
- Le questioni relative a precise circostanze temporali di assunzioni o ad altre specificità organizzative devono essere provate con precisione: accertamenti generici su assunzioni o costi sono valutazioni di fatto e, se motivate, sono difficilmente sindacabili in cassazione.
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