Cassazione Civile, Sentenza n. 1506/2021 del 25/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
LFI e TIEMME impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva riconosciuto ai lavoratori trasferiti dalla ATAM il diritto al trattamento economico e normativo previsto dagli accordi aziendali del 15/4/2008 e 23/10/2008, ritenendo tali accordi qualificabili come accordi di armonizzazione applicabili a tutti i lavoratori trasferiti anche se non avevano sottoscritto la dichiarazione individuale di adesione. Le società censuravano (i) l'interpretazione giuridica dell'accordo (sostenendo fosse un semplice atto transattivo risolutivo del conflitto e non un accordo di armonizzazione vincolante erga omnes), (ii) l'omesso esame di fatti decisivi (mancata adesione di alcune sigle/lavoratori) e (iii) la dichiarazione di nullità della clausola 9.3 dell'accordo che prevedeva la rinuncia ad ogni diritto inerente al trasferimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di LFI e TIEMME (e il ricorso incidentale dei lavoratori), confermando la sentenza della Corte d'Appello. Sul piano procedurale i primi due motivi di LFI sono stati ritenuti inammissibili per carenza di specificità (mancata trascrizione/produzione dell'accordo e difetto di autosufficienza del ricorso). Sul merito la Corte ha condiviso la qualificazione degli accordi 15/4/2008 e 23/10/2008 come accordi di armonizzazione aziendale, applicabili a tutti i lavoratori trasferiti: la corresponsione a tutti i lavoratori del "superminimo" previsto dagli accordi è stata valutata come adesione concludente anche da parte di chi non aveva firmato la dichiarazione. Ha inoltre confermato la nullità della clausola di rinuncia (clausola 9.3) nella misura in cui questa sarebbe incompatibile con norme e principi inderogabili. Per questi motivi i ricorsi sono stati rigettati e le spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
R.D. 8 gennaio 1931 n.148, art.26
L'art.26 non impone la conservazione integrale del trattamento precedente ma dispone il mantenimento, "per quanto è possibile", dell'inquadramento e del trattamento economico; rinvia alla contrattazione per i processi di armonizzazione e riassorbimento in caso di trattamenti differenziati.
L.R. Toscana n.42/1988, art.18
Richiama l'art.26 del R.D. n.148/1931 e prevede che, in caso di subentro nella gestione del servizio, si mantenga quanto possibile il trattamento economico e gli eventuali contratti integrativi esistenti, rimettendo alla contrattazione aziendale le modalità di armonizzazione.
CCNL 18/11/2004, art.7
Prevede che, in caso di subentro, l'impresa subentrante garantisca l'applicazione dei contratti in essere nell'azienda cedente e che le parti aziendali negozino le modalità di armonizzazione in caso di trattamenti differenziati: giustifica la qualificazione degli accordi aziendali come strumenti di armonizzazione.
Art. 2112 c.c.
Richiamato nella giurisprudenza in tema di trasferimento d'azienda: la contrattazione collettiva del cedente si applica ai lavoratori trasferiti salvo che la cessionaria abbia propria regolazione contrattuale; la Corte ha evidenziato che l'esistenza di regolazione diversa nella cessionaria influisce sull'applicabilità delle regole del cedente.
Art. 1362 c.c. e segg. (interpretazione del contratto)
Riferiti in relazione al sindacato sulle interpretazioni negoziali: la Corte di Cassazione richiede specificità nella censura dei criteri ermeneutici e limita il sindacato di legittimità alle violazioni degli canoni legali di interpretazione o a vizi di motivazione.
Art. 1418 c.c. (nullità del contratto)
Richiamato in relazione alla contestata clausola di rinuncia (clausola 9.3): la Corte ha ritenuto fondata la rilevazione di nullità nella misura in cui la clausola fosse incompatibile con norme inderogabili o con il contenuto minimo di tutela posto dalla normativa collettiva/di settore.
Art. 366 c.p.c. (requisiti di autosufficienza del ricorso per cassazione)
Applicato per dichiarare inammissibili i motivi che non rispettavano i requisiti di specificità e autosufficienza (mancata trascrizione/produzione dell'accordo impugnato e carenza di specificazione dei canoni di interpretazione violati).
Art. 360 c.p.c., n.3 (giudizio sulla correttezza dell'interpretazione dei contratti collettivi)
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla interpretazione di atti di autonomia collettiva: la Corte valuta la motivazione e l'uso corretto dei canoni ermeneutici.
Massime di principio
- Gli accordi aziendali che disciplinano trattamenti omogenei o le modalità di armonizzazione possono avere efficacia nei confronti di tutti i lavoratori dell'azienda anche se non tutti hanno sottoscritto espressamente l'adesione, quando la materia dell'accordo coinvolge oggettivamente l'interesse collettivo e vi sia comportamento concludente (es. corresponsione e percezione di superminimi).
- Una clausola che preveda la rinuncia ad aspetti essenziali connessi al trasferimento può essere dichiarata nulla se contrastante con norme inderogabili o con il principio di tutela dei lavoratori previsto dalla disciplina del trasferimento d'azienda e dai contratti collettivi di settore.
- In sede di Cassazione le censure sull'interpretazione negoziale devono essere specifiche e autosufficienti: occorre riprodurre o allegare i testi contestati e motivare quali canoni ermeneutici si ritengono violati; altrimenti i motivi possono essere dichiarati inammissibili.
- Quando il lavoratore propone domande alternative o subordinate in modo incompatibile tra loro, chi intende impugnare l'accoglimento della domanda subordinata deve impugnarla condizionandola all'accoglimento della principale per evitare la formazione del giudicato sul fatto accertato a favore della subordinata.
- La percezione di vantaggi economici previsti da un accordo può essere interpretata come adesione tacita all'accordo medesimo; pertanto gli elementi di fatto (erogazione di superminimi, comportamenti) sono centrali per la valutazione dell'efficacia soggettiva degli accordi aziendali.
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