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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1515/2021 del 25/01/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., richiamando l'art. 395, n. 4 c.p.c., deducendo un errore di fatto nell'ordinanza n. 12632/2018 della Corte di Cassazione: secondo loro la Corte aveva affermato che le loro domande erano state rigettate sia in primo che in secondo grado, mentre in realtà il Tribunale le aveva accolte in primo grado. Sostenevano che tale errata rappresentazione dei fatti avesse indotto la Suprema Corte a ritenere inammissibile il loro ricorso per cassazione e a non decidere nel merito.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso per revocazione. Ha richiamato i criteri restrittivi per la revocazione per errore di fatto (errore incontrovertibile desumibile dagli atti, decisività logico-giuridica dell'errore) e ha ritenuto che, anche ammettendo l'errore formale nel 'rilevato in fatto', questo non fosse decisivo rispetto alla decisione di inammissibilità: l'ordinanza impugnata basava la sua decisione sull'apprezzamento del motivo di cassazione in relazione alla motivazione della sentenza di secondo grado, e la verifica della sussistenza di una tacita volontà concorde costituisce valutazione di merito non sindacabile in revocazione. Il ricorso è pertanto rigettato; i ricorrenti sono condannati alle spese di lite (e sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto).

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma che disciplina il ricorso per revocazione per errore di fatto; usata dai ricorrenti come base procedurale per la domanda di revocazione.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Prevede la revocazione per sentenza affetta da errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; la Corte illustra i requisiti stringenti di questa ipotesi (evidenza, incontestabilità, decisività).

  • art. 2112 c.c.

    Norma sul trasferimento d'azienda e tutela dei lavoratori; nel procedimento originario le questioni vertevano sull'applicabilità di tale norma e sulla presunta inefficacia del trasferimento in relazione al consenso tacito dei lavoratori. La Corte di legittimità ha ritenuto che l'accertamento del consenso tacito sia valutazione di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel ricorso originario in relazione a profili di invalidità del consenso/volontà; la Corte ha però ritenuto che le censure facevano emergere una diversa lettura delle prove, ossia una rivisitazione di merito non ammissibile in sede di revocazione.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato nel ricorso originario (probabile riferimento a effetti del consenso o atti negoziali); la Corte ha collocato la questione nell'ambito delle valutazioni di merito sulle risultanze probatorie.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma processuale sulla possibilità di deposito di memorie; le parti hanno depositato memorie ex art. 378 durante il giudizio di revocazione.

  • art. 13 DPR 115/2002 (comma 1-quater e 1-bis)

    Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, se dovuto.

  • Cass. SS.UU. n. 21961/2016

    Cass. SS.UU. n. 21961 del 2016

    Giurisprudenza di riferimento che individua il criterio secondo cui l'accertamento della sussistenza di una volontà concorde diretta allo scioglimento del rapporto è una valutazione di fatto/merito, non sindacabile in sede di legittimità se basata su apprezzamento delle prove.

  • Cass. n. 29781/2017

    Richiamata per confermare il principio che la prova presuntiva del mutuo consenso tacito è rimessa al giudice del merito che deve individuare fatti certi e valutarne la rilevanza e attendibilità.

  • Cass. SS.UU. n. 5303/1997 e successivi (es. n. 561/2000; n. 15979/2001; n. 23856/2008)

    Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008

    Precedenti citati che delineano i limiti e i requisiti dell'errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione: deve emergere incontrovertibilmente dagli atti e essere decisivo per la decisione.

  • Cass. n. 8051/2020

    Richiamata per il principio secondo cui, accertato l'errore di fatto, il giudice deve valutare la sua decisività sulla sola base della sentenza impugnata mediante un ragionamento controfattuale; solo se la sentenza perde la sua base logico-giuridica si procede alla rinnovazione del merito.

  • Altri precedenti di legittimità citati

    es. Cass. n. 13660/2018; n. 13661/2018; n. 13958/2018; n. 16948/2018; n. 3130/2019; n. 4870/2020; n. 24283/2016; n. 14656/2017

    Ulteriori decisioni richiamate a sostegno dei principi: la verifica del consenso tacito e l'apprezzamento probatorio sono valutazioni di merito e i requisiti della revocazione per errore di fatto sono stringenti.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c. tramite art. 391-bis) è ammessa solo per errori incontrovertibili desumibili dagli atti o documenti di causa e deve essere decisiva per la decisione: non basta dimostrare un'imprecisione formale nel resoconto dei fatti.
  • Un'errata indicazione nella parte 'rilevato in fatto' della sentenza impugnata non determina automaticamente la revocazione: occorre provare il nesso di causalità logico-giuridico tra l'errore e la decisione (cioè che senza l'errore la decisione sarebbe stata necessariamente diversa).
  • Le questioni inerenti alla sussistenza di un consenso tacito (es. adesione al trasferimento d'azienda) sono in larga parte valutazioni di merito fondate sull'apprezzamento delle prove; tali valutazioni sono difficilmente sindacabili in revocazione per errore di fatto o in sede di legittimità, salvo profili di manifesta illogicità o violazione di legge evidente.
  • Chi impugna con istanza di revocazione ha l'onere rigoroso di indicare e dimostrare l'errore incontrovertibile negli atti: documenti e atti processuali che contraddicono la rappresentazione fattuale contenuta nella decisione devono essere pacifici e non soggetti a interpretazione alternativa.
  • In simili casi processuali, anche qualora fosse accertata un'imprecisione non decisiva, il giudice può ritenere immutata la base logico-giuridica della decisione e respingere comunque la revocazione; inoltre vi possono essere conseguenze economiche per il ricorrente (condanna alle spese e obbligo di eventuale integrazione del contributo unificato).

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