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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-708/23

Order of the Court (Seventh Chamber) of 19 July 2024. — MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, en liquidation v European Commission and Single Resolution Board. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Economic and monetary policy – Banking union – Single Resolution Mechanism (SRM) – Regulation (EU) No 806/2014 – Article 18 – Resolution procedure – Adoption of a resolution scheme by the Single Resolution Board (SRB) – No objection from the European Commission or the Council of the European Union – Endorsement of that scheme by the European Commission – Action for annulment – Inadmissibility of the action in so far as it is directed against the Council – Appeal manifestly unfounded. — Case C-708/23 P

Giurisprudenza europea62023CO0708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’appello di MeSoFa Vermögensverwaltungs AG come manifestamente infondato. Conferma che, nella procedura di risoluzione ex articolo 18 del regolamento SRM, il Consiglio non è coautore della scheda di risoluzione quando la Commissione la approva senza proporre obiezioni. Ne consegue che il ricorso di annullamento contro il Consiglio era inammissibile. La Corte considera inoltre sufficiente la motivazione dell’ordinanza impugnata e irrilevanti le censure sulle procedure composite e sulla trasparenza.

Impugnazione contro l’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il ricorso, nei confronti del Consiglio, avverso la decisione SRB di adozione di un regime di risoluzione per Sberbank banka d.d.; la Corte chiarisce chi è l’autore dell’atto impugnabile ai sensi dell’articolo 18 del regolamento SRM.

La questione giuridica

Se, nell’ambito della procedura di risoluzione di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014, il Consiglio possa essere considerato autore, o coautore, della decisione di adozione del regime di risoluzione quando la Commissione ha approvato la scheda di risoluzione senza formulare obiezioni; se, di conseguenza, il ricorso per annullamento potesse essere proposto anche contro il Consiglio. In subordine, se il Tribunale abbia motivato in modo sufficiente l’ordinanza di inammissibilità e se vi fossero violazioni di principi fondamentali delle procedure composite e di trasparenza.

Principio di diritto

L’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 non configura un meccanismo di non-obiezione che renda il Consiglio coautore della scheda di risoluzione: il SRB adotta la scheda, la Commissione la esamina e la approva o vi si oppone nei limiti previsti, mentre il Consiglio interviene solo nelle ipotesi tassativamente previste dal terzo subparagrafo dell’articolo 18, paragrafo 7. Se la Commissione approva la scheda senza attivare la proposta al Consiglio, il Consiglio non è autore dell’atto impugnabile e un ricorso per annullamento nei suoi confronti è inammissibile; l’ordinanza del Tribunale che dichiara tale inammissibilità è sufficientemente motivata.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 291 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Decisione (UE) 2022/947

Impugnazione avverso l’inammissibilità del ricorso contro il Consiglio

La pronuncia riguarda un appello proposto ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte contro un’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile, in quanto diretto contro il Consiglio, un ricorso di annullamento relativo a una decisione del SRB nell’ambito del Meccanismo di risoluzione unico. La controversia si inserisce nella gestione della risoluzione di Sberbank banka d.d. e ruota attorno all’identificazione dell’atto impugnabile e del suo autore.

Fatti e procedimento principale

MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, azionista quasi totalitaria di Sberbank banka d.d., contestava la decisione SRB/EES/2022/20 del 1 marzo 2022 con cui il SRB aveva adottato una scheda di risoluzione per la banca slovena ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014. Contestualmente, la Commissione aveva adottato la decisione (UE) 2022/947, con cui aveva approvato la scheda di risoluzione.

Davanti al Tribunale, il Consiglio aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per la parte in cui era diretto contro di esso, sostenendo di non essere autore di alcun atto impugnabile nella procedura in questione. Il Tribunale ha accolto l’eccezione e ha dichiarato il ricorso inammissibile nei confronti del Consiglio.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • i considerando 24, 26, 60 e 61 del regolamento (UE) n. 806/2014;
  • l’articolo 18, paragrafi 6-10, del regolamento (UE) n. 806/2014;
  • la decisione (UE) 2022/947 della Commissione.

Il considerando 24 sottolinea il ruolo della Commissione e del Consiglio nell’esercizio dei poteri di esecuzione. Il considerando 26 descrive la procedura di adozione della scheda di risoluzione e indica che essa entra in vigore solo se, entro 24 ore, non vi siano obiezioni del Consiglio o della Commissione, oppure se la Commissione l’approvi. I considerando 60 e 61 richiamano la tutela equilibrata di azionisti e creditori e la conformità ai diritti fondamentali.

Questioni sollevate in appello

L’appellante sosteneva, in sintesi, che:

  • il Tribunale avesse interpretato erroneamente l’articolo 18 del regolamento n. 806/2014;
  • la procedura fosse una procedura composita nella quale l’inerzia del Consiglio avrebbe avuto valore decisivo;
  • il Consiglio fosse coautore della scheda di risoluzione sulla base del meccanismo di non-obiezione;
  • l’ordinanza impugnata fosse priva di adeguata motivazione;
  • la procedura non fosse trasparente e violasse principi fondamentali.

Ragionamento della Corte

La Corte respinge anzitutto l’interpretazione proposta dall’appellante dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014. Dal testo della disposizione emerge che:

  • il SRB trasmette la scheda di risoluzione alla Commissione subito dopo l’adozione;
  • la Commissione deve, entro 24 ore, approvarla oppure opporvisi quanto agli aspetti discrezionali non coperti dalle ipotesi riservate al Consiglio;
  • la Commissione può, entro 12 ore, proporre al Consiglio di opporsi alla scheda per difetto del criterio dell’interesse pubblico o di approvare/opporsi a una modifica materiale dell’importo del Fondo;
  • la scheda entra in vigore solo se non vi sono obiezioni della Commissione o, ove rilevante, del Consiglio.

Secondo la Corte, questo assetto non istituisce un meccanismo nel quale il Consiglio sia coautore della scheda di risoluzione. Il meccanismo è invece quello di un controllo limitato e tassativo, attivabile solo in due ipotesi specifiche e previo intervento della Commissione. Poiché nel caso concreto la Commissione aveva approvato la scheda e non aveva proposto al Consiglio di intervenire, il Consiglio non aveva adottato alcun atto impugnabile.

La Corte esclude anche che l’articolo 18, paragrafo 8, attribuisca al Consiglio un potere autonomo aggiuntivo: la norma si limita a dare effetto all’eventuale obiezione del Consiglio sul criterio dell’interesse pubblico, rimandando alla liquidazione ordinaria secondo il diritto nazionale.

Inoltre, né la finalità generale della disciplina di affrontare crisi bancarie gravi né il richiamo alla tutela degli azionisti giustificano l’idea che il Consiglio debba necessariamente avere l’ultima parola o essere autore della scheda. Anche l’evoluzione dei lavori legislativi non consente di sovvertire l’interpretazione testuale e sistematica della norma.

Quanto alla motivazione, la Corte osserva che il Tribunale ha spiegato chiaramente perché il ricorso fosse inammissibile contro il Consiglio: ha richiamato il contenuto dell’articolo 18, paragrafo 7, ha rilevato che non si era verificata alcuna delle ipotesi che coinvolgono il Consiglio e ha constatato che il ricorrente non aveva individuato alcun atto specifico del Consiglio da impugnare. Per un’ordinanza di inammissibilità non era necessario identificare in modo compiuto quale fosse l’atto impugnabile o commentare tutte le altre disposizioni invocate.

Le censure relative ai principi fondamentali delle procedure composite e alla trasparenza sono dichiarate inefficaci, perché non incidono sulla ratio decisiva dell’ordinanza: l’assenza di un atto del Consiglio impugnabile.

Decisione

La Corte dichiara l’appello manifestamente infondato e lo respinge integralmente. Condanna MeSoFa Vermögensverwaltungs AG a sopportare le proprie spese.

Principi affermati

  • Il Consiglio non è coautore della scheda di risoluzione adottata dal SRB ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 806/2014 quando la Commissione la approva senza attivare la procedura di obiezione verso il Consiglio.
  • L’articolo 18, paragrafo 7, prevede un coinvolgimento del Consiglio solo in ipotesi tassative e non un meccanismo generale di non-obiezione imputabile al Consiglio.
  • In assenza di un atto del Consiglio, un ricorso di annullamento contro di esso è inammissibile.
  • L’ordinanza del Tribunale che si limiti a dichiarare tale inammissibilità non deve identificare in modo esaustivo l’atto impugnabile né esaminare tutte le disposizioni invocate dal ricorrente.

Come è indicizzato

Materieunione bancariameccanismo di risoluzione unicodiritto processuale ueimpugnazione degli atti dell’unionecrisi bancaria e stabilità finanziaria

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