Corte di giustizia, Ordinanza C-709/23
Order of the Court (Seventh Chamber) of 19 July 2024. — MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, en liquidation v European Commission and Single Resolution Board. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Economic and monetary policy – Banking union – Single Resolution Mechanism (SRM) – Regulation (EU) No 806/2014 – Article 18 – Resolution procedure – Adoption of a resolution scheme by the Single Resolution Board (SRB) – No objection from the European Commission or the Council of the European Union – Endorsement of that scheme by the European Commission – Action for annulment – Inadmissibility of the action in so far as it is directed against the Council – Appeal manifestly unfounded. — Case C-709/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, decidendo con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, ha respinto integralmente l’appello di MeSoFa contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro il Consiglio. È stato ribadito che, nel meccanismo SRM, il Consiglio interviene solo in ipotesi tassativamente previste dall’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014, non verificatesi nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi respinto come manifestamente infondato e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Impugnazione di un’ordinanza di irricevibilità: il Consiglio non è autore della misura impugnabile nel procedimento di risoluzione SRM ex articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 quando la Commissione ha approvato la scheme senza proporre obiezioni al Consiglio.
La questione giuridica
Se, nell’ambito della procedura di risoluzione di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014, il Consiglio possa essere considerato autore della decisione/scheme impugnabile e quindi legittimo destinatario di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, nonché se l’ordinanza del Tribunale fosse viziata da errore di diritto, difetto di motivazione o violazione dei principi applicabili alle procedure composite.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che, nella procedura di risoluzione ex articolo 18 del regolamento n. 806/2014, il Consiglio non è autore della resolution scheme quando la Commissione approva la scheme adottata dal SRB e non propone alcuna obiezione al Consiglio; il mero meccanismo di mancata obiezione non trasforma il Consiglio in coautore dell’atto. Ne consegue che è corretta la dichiarazione di irricevibilità del ricorso nella parte diretta contro il Consiglio; gli altri motivi, relativi a violazione dei principi delle procedure composite, difetto di motivazione e trasparenza, sono respinti come manifestamente infondati o inefficaci.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 264 TFUE
- Articolo 291 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Direttiva 2014/59/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 52
Irricevibilità del ricorso contro il Consiglio nella procedura SRM
La pronuncia riguarda un appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile, in quanto diretto contro il Consiglio dell’Unione europea, il ricorso di annullamento di MeSoFa Vermögensverwaltungs AG contro la decisione del SRB relativa alla risoluzione di Sberbank d.d. nel quadro del meccanismo di risoluzione unico (SRM).
Fatti e procedimento principale
MeSoFa, azionista al 100% di Sberbank Croatia, ha impugnato la decisione SRB/EES/2022/21 del 1° marzo 2022, con cui il SRB ha adottato una resolution scheme per Sberbank d.d. La Commissione, con decisione 2022/948 del medesimo giorno, ha approvato la scheme ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014. Nel ricorso di primo grado, l’azione era rivolta anche contro il Consiglio, asseritamente quale coautore o decisore finale “in via precauzionale”. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato l’azione irricevibile nei confronti del Consiglio, rilevando che quest’ultimo non era autore di alcun atto impugnabile nella fattispecie.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto il regolamento (UE) n. 806/2014, in particolare:
- i considerando 24, 26, 60 e 61, che descrivono il ruolo della Commissione e del Consiglio nella procedura di risoluzione e il controllo sugli aspetti discrezionali;
- l’articolo 18, paragrafi 6-10, che disciplina la procedura di risoluzione, la trasmissione della scheme alla Commissione, il possibile intervento del Consiglio su proposta della Commissione e le condizioni di entrata in vigore della scheme. Sono richiamati inoltre l’articolo 263 TFUE, l’articolo 264 TFUE, l’articolo 291 TFUE, l’articolo 56 dello Statuto della Corte, l’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, la direttiva 2014/59/UE e l’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali.
Motivi di ricorso dedotti in appello
MeSoFa ha articolato quattro motivi. Il primo denunciava un’erronea interpretazione dell’articolo 18 del regolamento n. 806/2014, sostenendo che il Consiglio e la Commissione sarebbero coautori della scheme per effetto di un meccanismo di “non obiezione”. Il terzo motivo censurava un difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, in particolare sulla individuazione dell’autore dell’atto e del provvedimento impugnabile. Il secondo motivo lamentava la violazione di principi fondamentali delle procedure composite, mentre il quarto denunciava la mancata considerazione della scarsa trasparenza del procedimento.
Ragionamento della Corte sull’articolo 18 del regolamento n. 806/2014
La Corte ha respinto la tesi secondo cui il Consiglio sarebbe coautore della scheme. Dal testo dell’articolo 18, paragrafo 7, emerge infatti che:
- il SRB trasmette immediatamente la scheme alla Commissione;
- entro 24 ore la Commissione può approvare la scheme oppure opporsi agli aspetti discrezionali non coperti dal meccanismo del terzo comma;
- entro 12 ore la Commissione può proporre al Consiglio di opporsi solo su due profili tassativi: il criterio dell’interesse pubblico e la modifica materiale dell’importo del Fondo;
- la scheme entra in vigore solo se non vi è obiezione della Commissione o, se del caso, del Consiglio. Secondo la Corte, il quinto comma dell’articolo 18, paragrafo 7, non istituisce un meccanismo di “non obiezione” che renda il Consiglio coautore della scheme; si limita a prevedere una condizione negativa di efficacia. Anche l’articolo 18, paragrafo 8, si limita a dare effetto all’eventuale obiezione del Consiglio e non gli attribuisce una competenza autonoma ulteriore.
Valutazione dei motivi di motivazione e degli altri motivi
Quanto al preteso difetto di motivazione, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse esposto in modo sufficiente le ragioni dell’irricevibilità: il Consiglio non interveniva automaticamente, nel caso concreto non si era verificata alcuna delle due situazioni in cui può essere coinvolto, e la ricorrente non aveva individuato alcuna specifica misura del Consiglio impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. I motivi relativi ai principi delle procedure composite e alla trasparenza sono stati considerati inefficaci, poiché, anche se accolti, non sarebbero idonei a rimettere in discussione la conclusione centrale sulla irricevibilità del ricorso nei confronti del Consiglio.
Dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato l’appello manifestamente infondato e lo ha integralmente respinto. La ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
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