Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-333/24

Order of the Court of 19 July 2024. — Sumol + Compal Marcas SA v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-333/24 P

Giurisprudenza europea62024CO0333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere con l’impugnazione proposta da Sumol + Compal Marcas SA contro la sentenza del Tribunale in una controversia di opposizione tra marchi UE. Ha ritenuto che le censure sulla valutazione del rischio di confusione e della distintività del marchio anteriore non dimostrassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata ammessa a procedere e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: inammissibilità dell’impugnazione per mancata dimostrazione di una questione significativa ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale, in una controversia relativa a un marchio dell’Unione europea, potesse essere autorizzata a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, ossia se il ricorrente avesse dimostrato che i motivi dedotti sollevavano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se le censure sulla valutazione del rischio di confusione e della distintività rafforzata del marchio anteriore fossero idonee a soddisfare tale criterio.

Principio di diritto

Un’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE soggetta al filtro dell’articolo 58a dello Statuto è autorizzata a procedere solo se il ricorrente dimostra, in modo concreto, preciso e specifico, che il ricorso solleva una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non basta denunciare errori nella valutazione fattuale del rischio di confusione o invocare in termini generali la legalità o la certezza del diritto; la richiesta deve indicare chiaramente la norma o giurisprudenza asseritamente violata, l’errore di diritto e il nesso con una questione di rilievo sistemico. In difetto di tale dimostrazione, l’impugnazione non è ammessa a procedere.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184(1) del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001

Impugnazione in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia resa nell’ambito del meccanismo di selezione delle impugnazioni previsto per le decisioni del Tribunale che riguardano decisioni di camere di ricorso indipendenti dell’EUIPO. La Corte esamina esclusivamente se il ricorso presenti una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Parti e contesto processuale

La ricorrente è Sumol + Compal Marcas SA. La controversia trae origine da una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1° marzo 2023, adottata in un procedimento di opposizione tra Sumol + Compal Marcas SA e Kåska Oy. Il Tribunale, con sentenza del 28 febbraio 2024, aveva respinto il ricorso di annullamento proposto contro tale decisione; da qui l’impugnazione dinanzi alla Corte.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia;
  • l’articolo 58a dello Statuto, che subordina l’ammissibilità dell’impugnazione in materia di decisioni del Tribunale relative a camere di ricorso indipendenti dell’EUIPO alla previa autorizzazione della Corte;
  • gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che disciplinano il contenuto della richiesta di autorizzazione e la decisione in forma di ordinanza motivata.

Sul piano sostanziale, il ricorso evocava l’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, relativo al rischio di confusione.

Criterio per l’autorizzazione a procedere

La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dall’impugnazione sono significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di statuire e deve indicare con chiarezza:

  • i motivi dell’impugnazione;
  • la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
  • il motivo per cui tale questione è significativa secondo il criterio dell’articolo 58a;
  • la norma di diritto dell’Unione o la giurisprudenza asseritamente violata;
  • la natura dell’errore di diritto denunciato e la sua incidenza sull’esito della decisione impugnata.

La Corte richiama la propria giurisprudenza recente sul punto, in particolare le ordinanze EUIPO v The KaiKai Company Jaeger Wichmann, EUIPO v Neoperl, Porsche v EUIPO, Cruelty Free Europe v ECHA e Hecht Pharma v EUIPO.

Esame delle censure dedotte dalla ricorrente

La ricorrente articolava essenzialmente due censure.

1. Valutazione del rischio di confusione

Sosteneva che il Tribunale avesse errato nella valutazione dei fattori rilevanti ai fini del rischio di confusione, in particolare non considerando adeguatamente il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti. La Corte osserva però che, così formulata, la doglianza mira in sostanza a rimettere in discussione l’apprezzamento fattuale del Tribunale, e non a sollevare una vera questione di diritto di portata sistemica. Un simile motivo non può, di per sé, giustificare l’ammissione dell’impugnazione.

2. Distintività rafforzata del marchio anteriore

La ricorrente lamentava inoltre che il Tribunale non avesse tenuto conto della distintività acquisita con l’uso del marchio anteriore. La Corte rileva che l’argomentazione resta troppo generica: la semplice affermazione secondo cui gli errori del Tribunale comprometterebbero l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dei marchi UE e la certezza del diritto non basta. Occorrono elementi concreti e specifici, che nel caso di specie mancavano.

Ragionamento e conclusione della Corte

Poiché la richiesta di autorizzazione non soddisfaceva gli standard di precisione e concretezza richiesti dall’articolo 58a dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, la Corte conclude che il ricorso non è idoneo a dimostrare la sussistenza di una questione significativa per il diritto dell’Unione. L’impugnazione non è quindi ammessa a procedere.

Dispositivo e spese

La Corte decide che:

  • l’impugnazione non è ammessa a procedere;
  • Sumol + Compal Marcas SA sopporta le proprie spese.

Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti, queste non avevano ancora sostenuto costi processuali rilevanti.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaimpugnazioni dinanzi alla corte di giustiziaammissibilità del ricorsorischio di confusione tra marchidistintività del marchio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.