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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 319/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Affatigato impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che lo aveva condannato per diffamazione a mezzo stampa (art. 595, comma terzo c.p.), deducendo quattro motivi: 1) violazione della disciplina sul Mandato d'Arresto Europeo (artt. 26 e 32 legge 22/4/2005 n.69) e del principio di specialità, sostenendo che la consegna dalla Francia impedisse il procedimento e/o l'esecuzione di pena senza consenso; 2) violazione dell'art. 155 c.p., perché la remissione di querela resa nei confronti del giornalista-direttore autore dell'intervista avrebbe dovuto estendersi anche alla sua posizione; 3) errata applicazione dell'art. 595 c.p. e vizio di motivazione per non avere valutato il contesto e la causa di giustificazione della provocazione, nonché per non avere escusso due magistrati ritenuti prove decisive; 4) vizio nella determinazione della pena, ritenuta detentiva anziché pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha respinto il primo motivo relativo alla violazione del principio di specialità, confermando l'interpretazione della "specialità attenuata" (gli artt. 26 e 32 l.69/2005 alla luce della giurisprudenza CJEU consentono il processo per reati anteriori e diversi purché l'interessato non sia privato della libertà per tali procedimenti). Ha invece accolto il secondo motivo: la remissione di querela rilasciata nei confronti del giornalista-intervistatore si estende alla posizione dell'intervistato quando, come nel caso concreto, il reato è identico e sussiste una cooperazione necessaria tra intervistatore e intervistato; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha respinto i profili di impugnazione relativi all'insussistenza della offensività e alla provocazione. La declaratoria di estinzione del reato ha travolto le statuizioni civili; le spese del procedimento sono comunque rimaste a carico del querelato.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 26

    Introduce il principio di specialità per la consegna passiva; interpretato, con le eccezioni previste, in senso di una "specialità attenuata" che impedisce solamente che la persona consegnata sia privata della libertà per reati anteriori e diversi

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 32

    Estende il principio di specialità al lato attivo della procedura di consegna; anch'esso interpretato nel senso della specialità attenuata alla luce della giurisprudenza europea

  • Decisione Quadro 2002/584/GAI

    Norma europea di riferimento per il mandato d'arresto europeo; la Corte d'Appello e la Cassazione la interpretano con la Corte di Giustizia come fonte del principio di specialità attenuata

  • Corte di Giustizia UE, sentenza Leymann e Pustovarov, C-388/08 (1/12/2008)

    Giurisprudenza chiave che ammette il procedimento e anche la condanna per reati anteriori e diversi senza l'assenso dello Stato di esecuzione purché la persona non sia privata della libertà in dipendenza di tali procedimenti

  • art. 155 cod. pen.

    Prevede l'estensione degli effetti della remissione di querela ai concorrenti nel reato; la Corte ha interpretato l'art. 155 nel senso che la remissione nei confronti del giornalista si estende all'intervistato quando sussiste identità del reato e cooperazione necessaria

  • art. 595 cod. pen., comma terzo

    Norma sulla diffamazione aggravata a mezzo stampa; la Corte ha ritenuto che le espressioni contestate (es. "infame") abbiano valore diffamatorio e non ha accolto la scriminante della provocazione

  • art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47

    Norma sulla responsabilità del direttore di testata citata in motivazione ma dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n.150/2021) e dunque non operativa

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto applicabile il concorso fra intervistatore e intervistato anche se non formalmente contestato, in favore dell'imputato per permettere l'estensione della remissione di querela

  • art. 599 cod. pen., comma secondo

    Prevede la scriminante per provocazione; la Corte ha valutato che nel caso non ricorressero i presupposti della provocazione a beneficio dell'intervistato

Massime di principio

  • In materia di Mandato d'Arresto Europeo gli artt. 26 e 32 l.69/2005, letti alla luce della Decisione Quadro 2002/584 e della giurisprudenza CJEU (es. Leymann e Pustovarov), devono essere intesi nel senso di una "specialità attenuata": lo Stato di emissione può procedere penalmente per reati anteriori e diversi purché la persona consegnata non sia privata della libertà a causa di tali procedimenti.
  • La remissione di querela resa nei confronti del giornalista-intervistatore che abbia contribuito alla pubblicazione di dichiarazioni diffamatorie può estendersi alla posizione dell'intervistato ai sensi dell'art. 155 c.p. quando sussiste identità del reato e cooperazione necessaria tra i due soggetti (anche se il concorso non è stato formalmente contestato).
  • Il giudice di legittimità può, in favore dell'imputato (principio favor rei), ricostruire il concorso necessario tra soggetti coinvolti nell'unica condotta diffamatoria per consentire l'applicazione di cause estintive come la remissione di querela, senza violare i diritti di difesa.
  • L'epiteto e gli insulti diretti alla reputazione (anche postumi alla morte) possono integrare il reato di diffamazione a mezzo stampa quando abbiano una valenza offensiva per l'onore o la memoria della persona offesa; la causa di giustificazione della provocazione richiede un rapporto diretto e proporzionato fra offesa subita e reazione.
  • La declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela implica l'annullamento delle statuizioni penali e travolge quelle civili collegate, seppure le spese processuali possano essere comunque poste a carico del querelato.
  • Se si teme l'effetto esecutivo di una condanna detentiva ottenuta dopo consegna mediante MAE, occorre valutare in fase esecutiva la necessità di chiedere lo specifico assenso o consegna suppletiva allo Stato di esecuzione per l'esecuzione della pena, secondo le procedure previste dalla normativa sul MAE.

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