Sentenza del 21/04/2016 n. 2258 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Maggiori ricavi - Acquisto di un bene strumentale ammortizzabile - Rideterminazione dei ricavi da parte dell'Ufficio - Media ponderale - Minore incidenza del bene strumentale sulla piccola azienda - Illegittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato i ricavi dell'impresa applicando il criterio della media ponderale. Secondo la contestazione, l'Amministrazione aveva utilizzato dati non omogenei, equiparando l'acquisto di beni destinati immediatamente alla rivendita con l'acquisto di beni strumentali ammortizzabili, destinati a essere utilizzati nell'attività e non a generare ricavi tramite una rivendita immediata. Tale impostazione non teneva conto della minore incidenza economica dei beni strumentali nell'ambito di una piccola azienda.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto illegittimo. La rideterminazione dei ricavi basata sulla media ponderale non è stata considerata attendibile perché fondata sul confronto tra categorie di beni non omogenee: merci destinate alla rivendita e beni strumentali ammortizzabili. L'avviso di accertamento deve pertanto essere annullato, non potendo l'Ufficio applicare automaticamente una media che attribuisca ai beni strumentali la stessa incidenza riconducibile ai beni commercializzati.
Massime di principio
- La ricostruzione induttiva dei ricavi deve basarsi su dati omogenei e realmente comparabili; non è legittimo mettere sullo stesso piano beni acquistati per la rivendita e beni strumentali destinati all'utilizzo durevole nell'impresa.
- I beni strumentali ammortizzabili non producono necessariamente ricavi con la stessa incidenza delle merci destinate alla vendita, soprattutto nelle imprese di piccole dimensioni; la loro presenza deve quindi essere valutata secondo la specifica funzione economica.
- Un criterio statistico o matematico, come la media ponderale, non è sufficiente da solo a rendere attendibile l'accertamento: l'Amministrazione deve dimostrare la coerenza dei dati utilizzati e la loro effettiva riferibilità all'attività del contribuente.
- In situazioni analoghe, l'avviso può essere contestato quando la metodologia di calcolo ignora la diversa natura dei beni, la struttura concreta dell'impresa o l'incidenza effettiva dei beni strumentali sui ricavi.
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