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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38021/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) per un incidente stradale del 13/09/2007. Il ricorrente deduce tre censure: (1) vizio sulla prescrizione del reato (sostiene che si sarebbe estinto il 13/03/2021 per decorrenza dei termini raddoppiati e prorogati); (2) mancata, contraddittoria o illogica motivazione sulla ricostruzione dinamica del sinistro, prospettando un'ipotesi alternativa (sorpasso regolare ed improvviso frenata del motocarro a causa di ostacolo/buche) e contestando l'affidabilità della perizia; (3) vizi nella commisurazione della pena, in particolare mancata considerazione dell'assoluzione per il reato di cui all'art. 187 cod. strada, della possibile colpa concorrente della vittima e di un presunto errore sull'esistenza della recidiva.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, richiamando la giurisprudenza che fissa per tali fattispecie termini diversi (termine ordinario 12 anni, massimo 15 anni). Ha inoltre ritenuto congrua e non manifestamente illogica la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d'appello, basata sulla perizia tecnica, sui rilievi e sulla documentazione fotografica, che ha accertato il tamponamento e la violazione della distanza di sicurezza da parte dell'imputato. L'ipotesi difensiva alternativa è stata considerata meramente congetturale e non tale da integrare il dubbio ragionevole richiesto in sede di legittimità. Sulla determinazione della pena la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio discrezionale del giudice di merito e ha escluso vizi nell'operazione di bilanciamento fra aggravanti e attenuanti; ha quindi confermato la condanna (pena ridotta in ragione dell'assoluzione per taluni capi) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    art. 589, comma secondo, cod. pen.

    Norma sostanziale dell'omicidio colposo; applicata alla fattispecie per la morte causata da tamponamento dovuto a colpa (imprudenza, imperizia, negligenza) e ritenuta non prescritta alla data del giudizio secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 187 d.lgs. 30/04/1992 n.285 (cod. strada)

    art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada

    Norma sul guida sotto l'effetto di sostanze/alcol; il reato relativo è stato oggetto di assoluzione in appello e tale assoluzione è stata considerata nella valutazione della pena (ha inciso sulla riduzione operata in appello).

  • art. 149 cod. strada

    Disposizione che impone il mantenimento della distanza di sicurezza; la Corte ha ritenuto violata tale norma, indicandola come elemento costitutivo della colpa del conducente per l'evento mortale.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    art. 157, comma 6, cod. proc. pen.

    Norme relative al decorso e al raddoppio dei termini di prescrizione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, per la fattispecie storica, i termini applicabili sono diversi (termine ordinario 12 anni e termine massimo 15 anni), rendendo infondato il motivo sulla prescrizione prospettato dal ricorrente.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Norma riguardante la sospensione/interruzione della prescrizione; citata nel contesto del calcolo dei termini prescrizionali, ritenuta non determinante a favore della tesi di estinzione del reato.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio dell'accertamento 'al di là di ogni ragionevole dubbio' in sede penale; la Corte ha ricordato che in cassazione tale principio rileva solo se la motivazione di merito risulti manifestamente illogica o decisiva, e che ipotesi alternative meramente congetturali non sono idonee a prevalere.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Vizio motivazionale per manifesta illogicità decisiva; la Corte ha applicato il criterio restrittivo previsto per valutare se la motivazione di merito sia annullabile in cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    art. 133, comma 1, n. 3, cod. pen.

    Criteri di commisurazione della pena: la Corte ha ribadito che la scelta del giudice di merito su parametri e bilanciamento aggravanti/attenuanti rientra nella discrezionalità e può essere sindacata in cassazione solo se arbitraria o illogica, non risultando tale nella fattispecie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle somme in favore della cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in relazione all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 23 d.l. 28/10/2020 n. 137

    art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma procedurale richiamata per il deposito delle conclusioni della Procura generale; riportata per completezza procedurale nelle conclusioni della Procura.

Massime di principio

  • La determinazione del decorso della prescrizione può dipendere da modifiche legislative intervenute nella vigenza dei fatti: accertare il periodo normativo applicabile è cruciale.
  • Le valutazioni tecnico-fattuali operate in sede di merito (perizie, rilievi, foto) godono di ampia insindacabilità in sede di cassazione: la Corte di legittimità interviene solo per manifesta illogicità o vizio motivazionale rilevante.
  • Ipotesi alternative difensive devono essere sostenute da elementi processuali concreti (dati, rilevazioni, perizie) e non solo da congetture affinché possano costituire un ragionevole dubbio idoneo a scalfire la decisione di merito.
  • La commisurazione della pena è esercizio discrezionale del giudice di merito; in cassazione sono sindacabili solo l'arbitrarietà o l'illogicità grave del ragionamento motivazionale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di somme alla cassa delle ammende.

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