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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04884/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva condannato a un anno di reclusione per violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione applicatagli, aggravata dalla recidiva. In ricorso ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. fosse apodittico e non adeguatamente argomentato quanto alla gravità concreta del fatto e alla sua offensività, osservando che il ritardo nel rientro in casa era stato di soli venti minuti e che i precedenti penali non sarebbero stati di per sé ostativi all'applicazione dell'istituto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato in modo completo, logico e non contraddittorio il diniego dell'art. 131-bis c.p., valorizzando la gravità e pericolosità della condotta, il rientro in casa solo dopo l'accesso dei militari, la violazione della misura di prevenzione e la reiterazione criminosa. Ha inoltre affermato che il ricorso mirava soltanto a una rivalutazione del merito, preclusa al giudice di legittimità. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    richiamato quale base dell'aggravante di recidiva applicata al fatto contestato.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per violazione della misura di prevenzione.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte ribadisce che la non punibilità per particolare tenuità del fatto va esclusa quando, in base a una motivazione congrua, risultino gravità e pericolosità concreta della condotta.

  • art. 606 c.p.p.

    la Cassazione può sindacare solo i vizi dedotti nei limiti del ricorso per cassazione e non sostituire la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito, se la motivazione impugnata è immune da illogicità manifeste o contraddizioni.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito dia conto, con motivazione completa e non manifestamente illogica, della gravità concreta della condotta e della sua offensività, valorizzando anche il contesto complessivo del fatto e la personalità dell'imputato.
  • La violazione di una misura di prevenzione e la prosecuzione di condotte delittuose possono costituire elementi sintomatici di una maggiore pericolosità e quindi legittimare il rigetto dell'art. 131-bis c.p.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una mera rivalutazione del fatto o della sua gravità; la Corte di cassazione interviene solo quando la motivazione denunciata presenti specifici vizi di legittimità, non quando il ricorso contrapponga una lettura alternativa del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiParte generaleProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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