Cassazione Penale, Sentenza n. 34858/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rao impugna la proroga, disposta il 9/07/2020 e confermata dal Tribunale di Messina con ordinanza del 30/11/2021, dell'inibizione per tre mesi all'acquisto e/o alla ricezione di giornali di stampa locale. Denuncia violazione degli artt. 18-ter e dell'art. 41-bis ord. pen., e dell'art. 10 CEDU (diritto di ricevere informazioni), nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che il provvedimento è basato su meri sospetti, non ha accertato la composizione del gruppo di socialità né la provenienza geografica dei giornali, e non ha indicato ragioni investigative concrete e proporzionate che giustifichino l'ingerenza
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che la proroga fosse sorretta da motivazione congrua basata sulla nota del DAP che segnalava un concreto pericolo: tramite la lettura di notizie locali il ricorrente poteva acquisire informazioni sugli assetti delle organizzazioni mafiose e trasmetterle ad altri detenuti di diversa provenienza durante i momenti di socialità, aggirando i divieti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che ammette, per esigenze di sicurezza pubblica, l'inibizione della stampa locale anche se proveniente da altre zone, considerando che il detenuto può comunque accedere alla stampa nazionale. Non risultano fatti nuovi idonei ad attenuare l'esigenza di tutela che ha giustificato il provvedimento originario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Regime carcerario speciale che legittima limitazioni e misure di prevenzione nei confronti di detenuti per motivi di sicurezza pubblica; premessa per l'adozione di divieti sulla ricezione di pubblicazioni
art. 18-ter, L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma richiamata in relazione a limiti alla ricezione di corrispondenza e pubblicazioni per detenuti sottoposti a regimi speciali; il ricorso invocava presunta violazione di detta norma
art. 10 CEDU
Diritto alla libertà di espressione e di ricevere informazioni; la Corte bilancia tale diritto con le esigenze di sicurezza pubblica e la proporzionalità delle restrizioni
art. 7 legge n. 203/1991
Norma citata in relazione alle aggravanti (es. estorsioni aggravate) usata per desumere la pericolosità del ricorrente
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale che consente la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto
Giurisprudenza: Sez.1, n. 11601 del 27/01/2021 (Rao, Rv. 280680)
Precedente che ha ritenuto legittima l'inibizione relativa a tutta la stampa locale per esigenze di sicurezza segnalate dal DAP; cifra ermeneutica richiamata dalla Corte
Giurisprudenza: Sez.1, n. 32904 del 02/07/2014 (Li Bergolis, Rv. 261715)
Principio che il divieto di ricevere tutta la stampa locale può essere compatibile con la Costituzione se il detenuto può comunque usufruire della stampa nazionale
Giurisprudenza: Sez.1, n. 20578 del 2021
Indicazione della necessità che il provvedimento motivi sulla concreta pericolosità della stampa locale inibita; principio applicato nel caso
Massime di principio
- Per detenuti sottoposti a 41-bis, il divieto di ricevere stampa locale può essere prorogato anche riguardo a pubblicazioni provenienti da altre regioni se il DAP documenta un concreto rischio di circolazione di informazioni utili a organizzazioni criminali tra detenuti di diversa provenienza
- La Corte richiede una motivazione concreta e non meramente ipotetica della pericolosità collegata alla stampa inibita: tale motivazione può fondarsi su rapporti del DAP e sul quadro complessivo (precisi precedenti penali, ruolo nell'organizzazione), ma deve esplicitare il nesso rischio/mezzo informativo
- La compressione del diritto d'informazione è più facilmente sostenibile se il detenuto ha comunque accesso alla stampa nazionale; ciò aiuta il giudice a bilanciare sicurezza pubblica e libertà di informazione
- In assenza di fatti nuovi che modifichino l'assetto precedente, i provvedimenti di inibizione già valutati come necessari tendono a essere confermati in sede di reclamo e in Cassazione
- Per impugnare con successo misure analoghe è strategico dimostrare specifici elementi concreti: assenza di collegamenti con altri detenuti, mancanza di prova circa l'uso strumentale delle informazioni o cambiamenti delle condizioni che rendano la misura sproporzionata
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