Cassazione Penale, Sentenza n. 00191/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per ragioni diverse. Di Blasio deduceva, fra l'altro, che la Corte d'Appello non aveva valutato con la necessaria cautela le dichiarazioni della persona offesa e che la condanna era fondata su mere congetture; contestava inoltre altri profili di motivazione. Fumia censurava il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche concesse e la recidiva, ritenendo errata la valutazione ai fini del trattamento sanzionatorio e l'applicazione dei parametri dell'art. 133 c.p. De Felice articolava due motivi: (1) carenza di motivazione ed errore nel non dichiarare l'estinzione del reato associativo per prescrizione, con contestazioni tecniche sul calcolo del dies a quo, del termine ordinario, degli aumenti per recidiva e delle sospensioni; (2) vizio di motivazione e erronea valutazione probatoria circa l'apporto stabile del De Felice al sodalizio criminale, sostenendo che il suo contributo fosse occasionale e limitato a un episodio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (i) annullato senza rinvio la sentenza di appello nei confronti di Di Blasio Giovanni limitatamente al reato di cui agli artt. 110 e 642 c.p. (capo D), perché estinto per prescrizione, eliminando la pena di mesi tre di reclusione; (ii) dichiarato inammissibili, per genericità o come ricadenti in una rivalutazione di merito, il resto del ricorso di Di Blasio e i ricorsi di Fumia Giuseppe e De Felice Filippo; (iii) condannato Fumia e De Felice al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; (iv) condannato solidalmente tutti i ricorrenti (compreso Di Blasio, per le questioni non estinte) al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile Groupama Assicurazioni, liquidate in complessivi euro 5.897,00 oltre accessori. La Corte ha anche effettuato e motivato il computo dei termini di prescrizione per ciascun imputato: per il capo D) (art. 642 del 15.11.2011) la prescrizione è maturata (termine scaduto il 6 settembre 2023), per gli altri reati associativi contestati i termini di prescrizione matureranno in anni successivi (es. per Fumia scadenza 21 novembre 2033; per De Felice e Di Blasio, capo A, scadenza 2 giugno 2028).
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Usato per qualificare il reato associativo contestato (distinzione fra primo comma e secondo comma per i diversi imputati) e come parametro della imputazione su cui calcolare prescrizione e valutazione partecipativa.
art. 157 cod. pen.
Interpretato in combinato con la recidiva reiterata: il calcolo del termine minimo di prescrizione deve tener conto dell'aumento di due terzi della pena edittale massima per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
art. 161 cod. pen.
Nel calcolo del termine massimo (e del termine finale prorogato) deve essere considerato l'ulteriore aumento di due terzi dovuto alla recidiva, anche in presenza di atti interruttivi.
art. 642 cod. pen.
Riferito al reato contestato al capo D); sul suo termine di prescrizione la Corte ha calcolato l'aumento dovuto alla recidiva e le sospensioni, rilevando che per tale capo la prescrizione era maturata prima della sentenza impugnata.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla partecipazione plurima ai reati riconosciuti (concorso di persone nel reato) e applicato nel capo D) annullato per prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte evidenzia che l'art. 129 non ha valenza prioritaria rispetto alla disciplina dell'inammissibilità: l'inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione d'ufficio della prescrizione se tale questione non è stata validamente dedotta nei gradi antecedenti, salvo che sia stata sollevata in appello.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita l'esame in Cassazione alle doglianze di vizio di motivazione che assumono le forme tassative previste (manifesta illogicità, contraddittorietà o omessa motivazione su punto essenziale); non è consentita la rivalutazione di merito o della persuasività delle prove.
art. 83 D.L. 18/2020 (sospensioni per COVID)
Le sospensioni processuali disposte per emergenza COVID sono state computate tra i giorni di sospensione che prorogano il termine di prescrizione.
Cost., artt. 3 e 27
Richiamati nelle censures per presunti vizi relativi alla responsabilità penale e alla dignità della persona e come parametro costituzionale rispetto all'intero processo (citati dai ricorrenti).
111 Cost. e art. 6 CEDU
Riferimenti iniziali richiamano principi di giusto processo e tutela dei diritti processuali nell'ambito del procedimento penale; la Corte ne ha tenuto conto nel valutare le doglianze sul trattamento processuale e probatorio.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione in fatto delle prove: sono inammissibili i motivi che chiedono una diversa persuasività o comparazione degli elementi di fatto se non fondati su vizi tassativi di motivazione (manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione).
- Ai fini del calcolo della prescrizione, la recidiva specifica e reiterata comporta l'aumento di due terzi sia per il termine minimo (art. 157) sia, in presenza di atti interruttivi, per il termine massimo (art. 161), con conseguente proroga del termine finale di prescrizione.
- La prescrizione può essere rilevata dalla Cassazione se è stata eccepita nei gradi anteriori (es. in appello); l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude invece la rilevazione d'ufficio in assenza di valida impugnazione precedente.
- Le sospensioni processuali, incluse quelle collegate all'emergenza COVID, devono essere computate nel calcolo dei giorni di sospensione della prescrizione quando applicabili.
- In sede di trattamento sanzionatorio il richiamo puntuale ai precedenti specifici dell'imputato e alla loro natura può giustificare la prevalenza della recidiva sulle attenuanti generiche e la conferma della maggiore pericolosità sociale, purché la motivazione sia congrua e specifica.
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