Sentenza del 26/02/2020 n. 639 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - fattura di acquisto - registrazione - registro acquisti - omessa registrazione - registro pagamenti - detraibilità dell'imposta - consegue comunque.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva contestato il diritto alla detrazione dell'IVA esposta in fattura sostenendo che, pur essendo la fattura annotata nel registro IVA degli acquisti, non risultava annotata nel registro degli incassi e pagamenti; da ciò avrebbe desunto l'omesso pagamento della prestazione e la possibile simulazione del rapporto, con conseguente esclusione della detraibilità.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'annotazione della fattura nel registro degli acquisti, unitamente all'effettiva inerente all'attività economica del bene o del servizio, consente la detrazione dell'IVA. La mancata annotazione nel registro degli incassi e pagamenti non è di per sé elemento sufficiente per presumere il mancato pagamento o la simulazione del rapporto contrattuale. L'Ufficio non può dunque negare la detrazione senza fornire altri elementi certi, oggettivi e incontrovertibili che supportino la sua tesi; conseguentemente il ricorso del contribuente è stato accolto e la detrazione è stata riconosciuta.
Norme richiamate
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina IVA) - principio della detraibilità dell'imposta sugli acquisti
La norma sulla detrazione dell'IVA è interpretata nel senso che l'annotazione nel registro degli acquisti e l'effettiva inerente dell'operazione sono elementi idonei a fondare il diritto alla detrazione; la mancata annotazione in registri relativi ai pagamenti non elimina automaticamente tale diritto.
Principio probatorio in materia tributaria / onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria
L'Amministrazione non può desumere dal solo fatto formale della mancata annotazione negli incassi e pagamenti la prova del mancato pagamento o della simulazione: occorrono elementi oggettivi e incontrovertibili che dimostrino la realtà della contestazione.
Massime di principio
- L'annotazione della fattura nel registro IVA degli acquisti, unitamente alla verifica dell'inerenza dell'operazione all'attività economica, costituisce base sufficiente per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.
- La mancata annotazione nel registro degli incassi e pagamenti non è, di per sé, prova del mancato pagamento né della simulazione del rapporto contrattuale.
- È onere dell'Amministrazione finanziaria fornire elementi oggettivi e incontrovertibili per escludere la detraibilità: mere presunzioni basate su omissioni formali non sono sufficienti.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, il contribuente dovrebbe conservare e rendere disponibili documentazione integrativa (prove di pagamento, contratti, documentazione che dimostri l'uso o l'inerenza del bene/servizio) e annotare tempestivamente le fatture nei registri obbligatori.
- In controversie simili il giudice tende a privilegiare la prova materiale dell'operazione e dell'uso economico rispetto a carenze formali isolatamente considerate.
Testo integrale
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