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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15396/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall'istanza di rimborso dell'IRPEF trattenuta sul TFR alla cessazione di un rapporto di lavoro, respinta in origine con silenzio-rifiuto dell'ufficio finanziario. Dopo un lungo contenzioso, culminato in un precedente rinvio disposto dalla Cassazione, la Corte tributaria regionale aveva accolto la domanda del contribuente ma aveva liquidato le spese processuali in misura ritenuta dal ricorrente insufficiente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente deduceva: violazione degli artt. 91 c.p.c., 24 l. n. 794/1942, dei parametri tariffari/prescrizioni ministeriali succedutesi nel tempo (d.m. n. 585/1994, d.m. n. 127/2004, d.m. n. 55/2014), nonché degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la CTR avesse liquidato le spese senza rispettare i minimi tariffari e senza adeguata motivazione, omettendo in particolare di riconoscere le spese vive/esborsi e il rimborso forfettario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha respinto le censure relative: (i) alla necessità di liquidare le spese separatamente per ciascun grado; (ii) all'applicazione di tariffe o parametri distinti per ciascuna fase; (iii) alla dedotta violazione del minimo compenso, rilevando che la liquidazione di euro 2.500,00 era comunque superiore al minimo dello scaglione applicabile; (iv) alla mancata statuizione espressa sul rimborso forfettario, che ha ritenuto spettante nella misura del 15% in assenza di diversa previsione. Ha invece ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancata liquidazione delle spese vive/esborsi riportate nelle note spese e integralmente escluse senza motivazione. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata nei limiti di quanto accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio di soccombenza regola la liquidazione delle spese; il giudice del rinvio deve guardare all'esito globale della lite e non necessariamente a ciascun grado separatamente.

  • art. 24 l. 13 giugno 1942, n. 794

    Richiamato dal ricorrente come base della censura sui compensi professionali e sulla liquidazione delle spese.

  • d.m. 5 ottobre 1994, n. 585

    Richiamato come normativa tariffaria invocata dal ricorrente per sostenere l'inosservanza dei minimi.

  • d.m. 8 aprile 2004, n. 127

    Richiamato come parametro tariffario per la liquidazione dei compensi professionali.

  • artt. 1 e 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamati per contestare la liquidazione delle spese e per affermare i parametri di determinazione dei compensi forensi.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per dedurre motivazione inesistente o omessa su un punto decisivo della liquidazione delle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato in relazione al dovere di motivazione del provvedimento sulle spese.

  • art. 41 d.m. n. 140 del 2012

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare l'applicazione dei nuovi parametri alle prestazioni professionali non ancora completate alla data di entrata in vigore del decreto.

  • art. 9, comma 2, d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012

    Base normativa del passaggio dalle tariffe ai parametri professionali.

  • art. 2 d.m. n. 55 del 2014

    Se il provvedimento non indica nulla sulla voce, il rimborso forfettario delle spese generali si intende riconosciuto nella misura del 15% del compenso totale, quale misura massima di regola spettante.

  • d.m. n. 37 del 2018

    Ha introdotto l'inderogabilità delle riduzioni massime, ma non ha mutato il regime degli aumenti massimi, che restano applicabili di regola.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio sulle spese processuali, il giudice deve attenersi al principio della soccombenza valutando l'esito complessivo della lite, senza essere vincolato a liquidare separatamente le spese per ciascun grado.
  • I compensi professionali vanno determinati secondo i parametri vigenti al momento della liquidazione quando la prestazione non sia ancora compiutamente esaurita; la nozione di compenso ha carattere unitario e omnicomprensivo.
  • La liquidazione di importi prossimi ai minimi dello scaglione non richiede, di regola, una specifica motivazione, purché resti entro i parametri normativi applicabili.
  • In assenza di espressa statuizione, il rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 d.m. n. 55/2014 si considera spettante nella misura del 15% del compenso totale.
  • La mancata liquidazione delle spese vive o degli esborsi, ove risultino specificamente documentati e siano stati integralmente esclusi senza motivazione, integra vizio censurabile in cassazione e impone nuovo esame da parte del giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributarioRimborsi
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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