Cassazione Penale, Sentenza n. 9644/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Genova che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla gestione e allo svuotamento di AZ INOX s.a.s. mediante cessione di beni e merce a RIBOR s.r.l. Le censure contestavano: 1) vizi di motivazione nella ricostruzione del dolo e nella preordinazione del mancato pagamento del prezzo delle cessioni (sostenendo che la merce era invendibile o rottamata e che molti atti erano regolarmente contabilizzati); 2) errata qualificazione giuridica, chiedendo la derubricazione in bancarotta semplice patrimoniale per mera imprudenza; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 4) per alcuni, la mancata considerazione dello status effettivo (ad esempio che Gerini non era amministratrice al momento della cessione) e la rilevanza della successiva rinuncia della curatrice ad agire contro RIBOR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze rieditino questioni già esaminate e adeguatamente confutate dalla Corte d'appello, senza un concreto confronto critico con la motivazione di merito. La Cassazione ha condiviso la valutazione secondo cui gli imputati hanno programmato e realizzato lo svuotamento della fallita a favore di RIBOR, desumendo la preordinazione al mancato pagamento anche dal fatto che la fallita ha continuato a onorare alcuni debiti verso la cessionaria e dalla contabilità. Ha inoltre ritenuto irrilevante la successiva rottamazione di parte della merce, la rinuncia della curatrice non nega il dolo, e l'avvicendamento degli amministratori non esclude il contributo alla pianificazione criminosa. I motivi sulla mancata concessione delle attenuanti generiche sono stati ritenuti manifestamente infondati. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e la somma alla cassa delle ammende; la norma è applicata per definire le conseguenze economiche dell'inammissibilità
normativa fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale / bancarotta semplice)
Dalla motivazione emerge l'interpretazione che la cessione di beni a una società riconducibile agli imputati, con programmazione dello 'spinoff' e preordinazione al mancato pagamento, integra gli estremi della bancarotta fraudolenta patrimoniale; la derubricazione a bancarotta semplice richiede l'assenza del dolo che i giudici di merito hanno ritenuto provato
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente i fatti: sono inammissibili le doglianze che semplicemente ripropongono valutazioni probatorie già affrontate e motivate dai giudici di merito senza un concreto confronto critico con la motivazione
- La preordinazione al mancato pagamento può essere desunta dal complesso delle circostanze, tra cui il trasferimento di attività a una società riconducibile agli stessi soggetti, la contabilità, e il comportamento col quale la fallita ha continuato o meno ad adempiere a certi debiti
- La rinuncia successiva della curatrice ad agire nei confronti della cessionaria non elimina automaticamente il dolo degli autori dello svuotamento se risulta che la condotta è stata pianificata per sottrarre patrimonio alla fallita
- Il mero fatto che parte della merce sia stata poi rottamata o che un imputato abbia dismesso successivamente la carica societaria non esclude la responsabilità se è dimostrato il contributo alla pianificazione criminosa mentre ricopriva ruoli decisionali
- Il rifiuto di concedere attenuanti generiche non è illegittimo quando i giudici di merito motivano adeguatamente l'assenza di elementi positivi apprezzabili: la mancata confessione può essere un elemento fra altri, ma non può costituire l'unico criterio se non supportato da un'adeguata motivazione
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