Cassazione Penale, Sentenza n. 03765/2026 del 29/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero e eseguito con copia forense su dispositivi informatici e telefoni. Il ricorrente deduce: 1) violazione dell'art. 247 comma 1-bis in relazione all'art. 275 c.p.p. per carenza di adeguatezza, proporzionalità e per divieto di sequestro esplorativo; 2) omessa motivazione sulla presunta nullità del decreto, posto dal pubblico ministero e non da un giudice terzo, richiamando Cass. n. 13585/2025; 3) richiesta di rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per verificare la conformità degli artt. 253 e 257 c.p.p. alla Direttiva 2016/680 e ai diritti della Carta (artt. 47 e 52.1).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: a) il sindacato in cassazione sui provvedimenti reali è limitato alle violazioni di legge ex art. 325 c.p.p.; b) il decreto di sequestro probatorio del pubblico ministero conteneva motivazione adeguata e specifica delle finalità investigative, giustificando la ampiezza della acquisizione per l'esistenza di un sospetto di contesto organizzato e non per mera esplorazione; c) la giurisprudenza europea e nazionale citata non determina l'inammissibilità della misura qui impugnata, dal momento che il tribunale del riesame ha effettuato un controllo effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati; d) la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia è superflua perché la Corte di Giustizia si è già espressa (C-548/21) e la questione è stata adeguatamente considerata dalla giurisprudenza citata. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 252 cod. proc. pen.
Riferimento alla base legale del sequestro di cose pertinenti al reato; il decreto ha disposto il sequestro di documenti e dispositivi informatici ai fini probatori.
art. 247 comma 1-bis cod. proc. pen.
Censurato dal ricorrente in relazione ai limiti di adeguatezza e proporzionalità del sequestro probatorio; la Corte ha ritenuto che il provvedimento rispettasse i criteri di motivazione richiesti.
art. 275 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla disciplina del controllo e della proporzionalità nella fase investigativa; il ricorrente ne lamentava la violazione, senza successo.
artt. 253 e 257 cod. proc. pen.
Norme relative alle modalità di acquisizione dei dati e ai sequestri su dispositivi elettronici; il ricorrente ne chiedeva la dichiarazione di non conformità al diritto UE, richiesta ritenuta non necessaria in presenza del controllo del tribunale del riesame.
artt. 359 e 360 cod. proc. pen.
Richiamati come norme che consentono accertamenti tecnici sui supporti acquisiti; il decreto prevedeva l'esecuzione tramite copia forense per permettere tali accertamenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Direttiva 2016/680
Direttiva UE sulla protezione dei dati personali trattati dalle autorità competenti per finalità di prevenzione, indagine e repressione dei reati; il ricorrente invocava la sua applicazione per contestare il potere del PM di ordinare sequestri informatici senza controllo giudiziario, ma la Corte ha ritenuto che il controllo del tribunale del riesame risolve la questione nel caso concreto.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47 e 52 par. 1
Richiamati a sostegno della tesi del ricorrente circa il diritto a un giudice terzo e indipendente; la Corte ha ritenuto che il controllo effettuato dal tribunale del riesame garantisse i diritti fondamentali nel caso esaminato.
Sentenza Corte di Giustizia UE, C-548/21 (Grande Camera, 4/10/2024)
Interpretazione europea sui requisiti di protezione dei dati e controllo preventivo indipendente; la Corte di Cassazione ha ritenuto che i principi della sentenza siano stati considerati e che, con il riesame del tribunale, sia stato assicurato un esame effettivo e indipendente.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. U. n. 36072/2018; Sez. 6, n. 17312/2024; Sez. 6, n. 13585/2025)
La Corte ha richiamato precedenti che stabiliscono i contenuti minimi della motivazione del sequestro probatorio, il divieto di sequestro esplorativo e i limiti del controllo del PM quando non avviene un'effettiva verifica da parte di un organo terzo; nel caso concreto la motivazione e il riesame erano ritenuti adeguati.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio, anche di dati informatici, richiede una motivazione specifica che indichi finalità e ragioni della necessità; non è ammesso il sequestro meramente esplorativo.
- La misura può essere ampia (acquisizione di supporti e dispositivi) se dal provvedimento risulta una ragione non irragionevole che giustifichi l'indagine su un contesto organizzativo più esteso; la proporzione va valutata sulla base della necessità di ricostruire condotte e soggetti coinvolti.
- Il pubblico ministero può disporre il sequestro, ma la conformità ai diritti europei richiede un controllo effettivo e indipendente; quando il tribunale del riesame esercita tale controllo, le censure sulla mancanza di un giudice terzo tendono a decadere.
- Se il sequestro è disposto dal PM senza preventiva autorizzazione giudiziaria e senza un successivo controllo effettivo da parte di un organo terzo, la misura può risultare nulla per violazione del diritto UE; l'esame del tribunale del riesame può sanare tale profilo se è effettivo e motivato.
- In cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari reali è circoscritto alle ipotesi di violazione di legge ex art. 325 c.p.p.; vizi di motivazione devono essere tali da rendere l'apparato argomentativo incomprensibile o privo dei minimi requisiti.
- Prima di chiedere la rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia occorre verificare se la questione sia già stata chiarita dalla Giurisprudenza europea; se esistono pronunce rilevanti, la rimessione può risultare non necessaria.
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