Cassazione Penale, Sentenza n. 13997/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza di patteggiamento che, a fronte del reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno. Il ricorrente contestava: (i) la mancata applicazione della diminuzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 285/1992 in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) quando non ricorrono le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti (primo motivo); (ii) la mancata motivazione e la erronea commisurazione della durata della sospensione della patente, siccome quest'ultima deve essere determinata secondo i criteri dell'art. 218, comma 2, d.lgs. 285/1992 e non con gli stessi parametri applicati alla pena (secondo motivo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato l'ammissibilità del ricorso contro l'applicazione/omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie dopo il patteggiamento (richiamando Sez. U. Melzani). Sul merito, ha stabilito che: (a) quando, in caso di patteggiamento per reati di omicidio/lesioni stradali non aggravati dalle circostanze di guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti, il giudice applica la sospensione della patente deve motivare e dar conto della diminuzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis; (b) la determinazione della durata della sospensione va effettuata secondo i parametri dell'art. 218, comma 2 (gravità della violazione, entità del danno, pericolo per la circolazione) e non secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; le relative motivazioni sono autonome rispetto a quelle della pena. Poiché nella sentenza impugnata mancavano queste motivazioni, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena, con persona fisica diversa.
Norme richiamate
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2 e comma 2-bis
La Corte ha interpretato che non è ammessa la revoca automatica della patente in tutti i casi di omicidio/lesioni stradali: nei casi non aggravati da guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti il giudice può, anche in sede di patteggiamento, applicare la sospensione in luogo della revoca e deve, se applica la sospensione, valutare e motivare la diminuzione fino a un terzo prevista dal comma 2-bis.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 218, comma 2
La durata della sospensione della patente, quando disposta dal giudice, deve essere determinata secondo i criteri indicati in questo articolo (gravità della violazione, entità del danno, pericolo per la circolazione) come parametro generale, ossia secondo il criterio adottato per l'autorità amministrativa (prefetto), e non secondo i criteri di commisurazione della pena penale.
Codice penale, art. 589-bis e art. 590-bis
Queste disposizioni disciplinano l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali. La Corte ha richiamato che la revoca della patente può essere giustificata automaticamente solo nelle ipotesi aggravate specificamente previste (commi 2 e 3) come guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti; nelle restanti ipotesi il giudice deve valutare la sospensione e l'eventuale riduzione.
Codice di procedura penale, art. 444
La disciplina del rito del patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) è rilevante perché, nell'ipotesi di patteggiamento per i reati indicati, il giudice deve comunque applicare le regole sul trattamento delle sanzioni amministrative accessorie (inclusa la riduzione di cui all'art. 222, comma 2-bis) e darne motivazione.
Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
Nonostante la norma potesse apparire limitativa dell'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento, la Corte (richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite Melzani) ha confermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione quando si censurino l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1
La norma costituisce la base dell'impugnazione per cassazione per erronea applicazione di norme e per mancata motivazione; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 606 per valutare i motivi dedotti dal ricorrente riguardo alla sanzione accessoria.
Codice di procedura penale, art. 133
Richiamato negativamente: la Corte ha precisato che i criteri per determinare la durata della sanzione amministrativa accessoria non sono quelli di cui all'art. 133 c.p. (criteri di commisurazione della pena), ma quelli autonomi previsti dall'art. 218 c.d.s.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche se riguarda l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie in sentenze di patteggiamento; tali profili non sono immuni dal controllo di legittimità.
- Quando in caso di patteggiamento si applica la sospensione della patente per reati stradali (art. 589-bis/590-bis) e non sono presenti le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti, il giudice deve valutare e motivare l'eventuale diminuzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 285/1992.
- La durata della sospensione della patente decisa dal giudice deve essere motivata secondo i criteri dell'art. 218, comma 2, d.lgs. 285/1992 (gravità della violazione, entità del danno, pericolo per la circolazione) e le motivazioni relative alla sanzione amministrativa sono autonome rispetto a quelle della sanzione penale.
- La mancanza di motivazione circa la diminuzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, o circa i parametri utilizzati ai sensi dell'art. 218, comma 2, legittima l'annullamento della sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria e il rinvio per nuovo giudizio.
- In casi analoghi, il difensore dovrebbe sollevare espressamente la mancata applicazione della diminuzione del comma 2-bis e richiedere motivazione sulla durata della sospensione in base all'art. 218, comma 2, per ottenere controllo della Corte su questi profili.
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