Cassazione Penale, Sentenza n. 48503/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, dopo annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il lungo arco temporale trascorso (circa cinque anni di detenzione) e il sequestro delle aziende familiari dovessero far ritenere venuta meno la presunzione di pericolosità e l'attualità del pericolo di reiterazione criminale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non denunciava violazione di norme specifiche né manifesta illogicità della motivazione, ma si risolvesse in una diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice del merito, valutazione che la Suprema Corte non può riequilibrare. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la decisione valorizzando la condanna di primo grado per partecipazione mafiosa e il ruolo di primo piano del ricorrente nel contesto della 'ndrangheta, da cui deriva la persistenza di un pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere; ha ritenuto però eccessiva la misura carceraria alla luce del tempo trascorso e perciò appropriato il ricorso agli arresti domiciliari con divieto di contatti diversi dagli stretti conviventi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lettere b) e c., cod. proc. pen.
Richiede una valutazione 'attualizzata' e prognostica del pericolo di fuga e di reiterazione; l'attualità non implica certezza di opportunità prossime di reato ma una valutazione approfondita della fattispecie concreta, della personalità dell'imputato e del contesto socio-ambientale, tanto più rigorosa quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati; tale presunzione può essere superata (es. dal decorso di tempo privo di condotte sintomatiche di pericolosità), ma la verifica compete al giudice di merito e la Cassazione può intervenire soltanto per profili di violazione di legge o manifesta illogicità.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Legge 16 aprile 2015, n. 47
La novella ha introdotto l'aggettivo 'attuale' nelle esigenze cautelari, ribadendo l'esigenza di una valutazione temporale e prognostica delle esigenze cautelari e riaffermando i principi di tassatività delle restrizioni della libertà e della presunzione di non colpevolezza.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso in Cassazione, tra cui la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso decisioni sulle misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rivedere la valutazione di merito sui fatti.
- La valutazione dell'"attualità" del pericolo di reiterazione richiede una prognosi articolata sul contesto, sulla personalità dell'imputato e sulle modalità del fatto; non è necessaria la certezza di un'imminente occasione di reato ma occorre una valutazione più approfondita quanto maggiore è il tempo trascorso.
- Il decorso del tempo e l'assenza di comportamenti successivi rilevanti possono tendere a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, ma ciò va valutato dal giudice del merito e non automaticamente riconosciuto in sede di Cassazione.
- Una condanna in primo grado e un ruolo di rilievo nell'organizzazione criminale costituiscono elementi idonei a motivare la sussistenza, anche attuale, del pericolo di reiterazione collegato al contesto criminoso, indipendentemente dal sequestro di aziende o dalla perdita di disponibilità patrimoniale.
- Se la misura carceraria appare eccessiva rispetto al tempo trascorso, il giudice può comunque adottare misure cautelari meno afflittive (es. arresti domiciliari) con specifiche prescrizioni atte a limitare i contatti con l'ambiente criminoso.
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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