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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5927/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni due, con obbligo di soggiorno e cauzione di €600. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 1, lett. b), d.lgs. n.159/2011) e vizi di motivazione relativi alla valutazione della pericolosità sociale e della sua attualità, sostenendo che i fatti posti a fondamento erano già oggetto di assoluzioni (per truffe assicurative e per il delitto associativo assolto in appello) e che la Corte di appello avrebbe indebitamente valorizzato dichiarazioni di collaboratori ritenute non idonee a provare la responsabilità penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché volto a una rilettura di merito e non a dedurre una violazione di legge. È richiamato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso in cassazione è consentito solo per violazione di legge (inclusa motivazione inesistente o meramente apparente). I giudici hanno ritenuto la motivazione del decreto impugnato completa e congrua: la Corte di appello ha motivatamente valutato autonomamente, ai fini della prevenzione, elementi (anche dichiarazioni di collaboratori) che pur non suffragando la responsabilità penale individuale risultavano attendibili e indicativi di pericolosità sociale e continuità dell'attività illecita fino al 2018. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)

    art. 1, lett. b); art. 10, comma 3; art. 27, comma 2 (richiamati nel testo)

    Stabilisce i presupposti e i limiti delle misure di prevenzione; ai fini del ricorso in cassazione contro i decreti della Corte d'appello è richiamato il limite della impugnabilità solo per violazione di legge e la possibilità per il giudice di prevenzione di valutare autonomamente fatti anche emersi nel processo penale.

  • codice di procedura penale

    art. 530, secondo comma (assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste)

    Richiamato per affermare che un'assoluzione penale non esclude automaticamente la valutazione di pericolosità nel procedimento di prevenzione quando i fatti risultino delineati con sufficiente chiarezza e oggettività.

  • principio giurisprudenziale sulla motivazione nei procedimenti di prevenzione

    La Corte di cassazione conferma che in sede di legittimità possono essere impugnati solo vizi di legge, comprendendo la motivazione inesistente o meramente apparente; non è consentita una rivalutazione di merito degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito.

  • norme processuali generali sull'obbligo di motivazione

    La motivazione del provvedimento deve essere sufficientemente coerente e completa: la mancanza o l'apparenza della motivazione sono gli unici vizi idonei a fondare il ricorso in cassazione nel settore delle misure di prevenzione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso prevalentemente per violazioni di legge e per carenza o apparente inesistenza della motivazione, non per rilievi di merito sulla valutazione delle prove.
  • Un'accertata assoluzione penale non impedisce automaticamente l'adozione o la conferma di misure di prevenzione quando, secondo il giudice di prevenzione, i fatti siano comunque delineati con sufficiente chiarezza e indicativi di pericolosità.
  • Dichiarazioni di collaboratori di giustizia, pur non sufficienti a fondare responsabilità penale individuale, possono essere valorizzate nel giudizio di prevenzione se ritenute soggettivamente credibili e oggettivamente attendibili nel quadro complessivo degli elementi.
  • Per impugnare con successo un decreto di prevenzione in Cassazione occorre dimostrare che la motivazione sia del tutto assente o talmente carente da risultare incomprensibile; non è sufficiente contestare l'apprezzamento delle prove fatto dai giudici di merito.
  • La valutazione dell'attualità e della continuatività della pericolosità sociale può fondarsi su condotte pregresse se risultano protratte nel tempo e coerenti con un modello di vita orientato alla percezione di utilità illecite.

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