Cassazione Civile, Ordinanza n. 31952/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un aumento di capitale deliberato da una società, realizzato mediante conferimento di un compendio immobiliare da parte di due soci. Sul complesso immobiliare gravava un mutuo ipotecario, che la società conferitaria si accollava. In sede di registrazione l'atto fu tassato applicando l'imposta di registro dell'8% sul valore netto del conferimento, con deduzione delle passività ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 131/1986. L'Agenzia delle Entrate emise però avviso di liquidazione ritenendo che il debito ipotecario non fosse deducibile perché non inerente ai beni conferiti, sostenendo che il mutuo fosse stato contratto dai soci per finalità personali e che l'operazione complessiva fosse stata strutturata per ridurre la base imponibile. In Cassazione l'Ufficio deduceva: (1) violazione degli artt. 50, 57 e 76 D.P.R. 131/1986, per non avere la CTR escluso dalla base imponibile la passività derivante dal mutuo, in quanto non collegata al trasferimento; (2) violazione dell'art. 20 D.P.R. 131/1986, per avere la CTR valorizzato l'assenza di fittizietà dello schermo societario e di intenti elusivi, mentre la norma imporrebbe la tassazione in base agli effetti oggettivi dell'atto. I contribuenti resistevano e proponevano ricorso incidentale condizionato, lamentando la mancata considerazione della dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso principale dell'Agenzia limitatamente al primo motivo, ritenendolo fondato: in tema di conferimento in società di immobili, sono deducibili dalla base imponibile solo le passività e gli oneri inerenti al bene trasferito, mentre non sono deducibili i debiti, ancorché garantiti da ipoteca sul bene, se contratti dai conferenti per finalità non collegate al trasferimento. La Corte ritiene quindi legittimo l'avviso di liquidazione. Il secondo motivo dell'Ufficio è assorbito. È rigettato il ricorso incidentale condizionato dei contribuenti, perché la questione del contraddittorio endoprocedimentale non viene in rilievo una volta esclusa la fondatezza della contestazione sulla fittizietà/elusività. La sentenza della CTR è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito rigettando l'originario ricorso dei contribuenti. Le spese del doppio grado di merito sono compensate; i contribuenti sono condannati alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 50 D.P.R. 131/1986
Nelle operazioni di conferimento di immobili in società, dalla base imponibile sono deducibili solo le passività e gli oneri inerenti al bene o diritto trasferito; restano escluse le passività non collegate all'oggetto del trasferimento, anche se gravanti sul conferente e accollate dalla società.
art. 20 D.P.R. 131/1986
Ai fini dell'imposta di registro l'atto va interpretato in base al suo contenuto, ma nel caso concreto la norma non è decisiva perché la contestazione dell'Ufficio riguarda la deducibilità delle passività ex art. 50, non la fittizietà dell'operazione complessiva.
art. 57 D.P.R. 131/1986
Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, senza autonoma elaborazione decisiva nel dispositivo.
art. 76 D.P.R. 131/1986
Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, senza autonoma elaborazione decisiva nel dispositivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
A seguito del rigetto del ricorso incidentale, è dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente incidentale.
art. 3 Cost.
Richiamato nel riepilogo della giurisprudenza costituzionale sull'art. 20, con esito di non fondatezza delle questioni.
art. 53 Cost.
Richiamato nel riepilogo della giurisprudenza costituzionale sull'art. 20, con esito di non fondatezza delle questioni.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, il conferimento in società di immobili va tassato tenendo conto solo delle passività e degli oneri che siano effettivamente inerenti al bene o al diritto trasferito; non sono deducibili debiti contratti dai conferenti per finalità estranee al trasferimento, anche se garantiti da ipoteca sui beni conferiti.
- La base imponibile del conferimento immobiliare non può essere ridotta automaticamente per il solo fatto che un mutuo gravi sul bene conferito: è necessario verificare il collegamento tra passività e oggetto del trasferimento.
- La deducibilità delle passività ai fini dell'art. 50 D.P.R. 131/1986 richiede un accertamento sostanziale dell'inerenza al bene trasferito, e non la mera coincidenza tra il bene gravato e il debito garantito.
- Quando la contestazione dell'Ufficio riguarda l'inerenza del debito alla struttura del conferimento e non la fittizietà dello schema negoziale, non assume rilievo decisivo la deduzione della violazione del contraddittorio endoprocedimentale o dell'intento elusivo.
- L'art. 20 D.P.R. 131/1986, nel testo applicabile e secondo l'interpretazione costituzionalmente confermata, impone di interpretare l'atto presentato alla registrazione in base al suo contenuto, senza ricorrere ad elementi extratestuali; tuttavia, nel caso concreto, la decisione ruota soprattutto sull'applicazione dell'art. 50.
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