Cassazione Civile, Ordinanza n. 01645/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coltivatore)
La controversia
La lite nasce da un rapporto relativo allo sfruttamento di fondi rustici e all’allevamento di bestiame. Una società agricola proprietaria di un fondo aveva agito per ottenere il rilascio di terreni che assumeva ancora occupati da un terzo. Quest’ultimo era intervenuto affermando di avere stipulato oralmente, molti anni prima, un contratto agrario che gli consentiva di permanere nel possesso dei terreni e di partecipare agli utili dell’attività. Il Tribunale aveva inizialmente respinto le sue domande e condannato al rilascio. La Corte d’appello, invece, aveva ritenuto provata l’esistenza di un contratto di soccida e aveva riconosciuto al coltivatore il diritto agli utili non distribuiti, oltre a dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio. In Cassazione la società proprietaria ha impugnato la compensazione delle spese, sostenendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; la società comodataria ha proposto ricorso incidentale articolando vari motivi sulla pretesa contraddittorietà della motivazione, sulla utilizzabilità e sul disconoscimento di documenti, sulla violazione delle regole di valutazione della prova e sull’omesso esame di fatti decisivi; il coltivatore ha proposto a sua volta ricorso incidentale tardivo deducendo che il rapporto avrebbe dovuto essere qualificato come affitto agrario ai sensi dell’art. 27 l. n. 203/1982.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società proprietaria perché non si confrontava con la reale ratio decidendi sulla compensazione delle spese, fondata sulla soccombenza reciproca virtuale. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società comodataria perché diretto a contestare la valutazione delle prove, formulato in modo generico e privo degli oneri di specifica indicazione e localizzazione dei documenti, oltre che non correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo del coltivatore, proposto oltre il termine semestrale e quindi privo di efficacia una volta caduti i ricorsi principali. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente e, per la società proprietaria e la società comodataria, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato come parametro per censurare la regolazione delle spese; la Corte ha ritenuto però corretta la compensazione per soccombenza reciproca virtuale.
art. 92 c.p.c.
Consente la compensazione delle spese nei casi ritenuti sussistenti dalla Corte sulla base dell’esito complessivo e della soccombenza reciproca.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando non si confronta con il contenuto effettivo e la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Impone di indicare, riprodurre o riassumere i documenti su cui il motivo si fonda, nonché di specificarne produzione e localizzazione nel fascicolo.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità per contraddittorietà è esclusa se la motivazione letta nel suo complesso è coerente con la decisione assunta.
art. 214 c.p.c.
Il disconoscimento di scrittura privata rileva solo se validamente formulato e riferibile al documento in contestazione.
art. 215 c.p.c.
La mancata o generica contestazione impedisce di porre la questione della verificazione e dell’utilizzabilità del documento nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiara di non voler osservare la regola di decisione o utilizza prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a ciò che non lo ha o viceversa; non quando attribuisce maggiore forza a una prova rispetto ad altre.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma sull’onere della prova, ma la censura in realtà riguardava la valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 2702 c.c.
Invocato in tema di efficacia della scrittura privata, ma la doglianza è stata ricondotta a un’inammissibile contestazione della valutazione del documento.
art. 2712 c.c.
Richiamato per la forza probatoria delle riproduzioni meccaniche, ma non idoneo a fondare una censura che mira solo a rivalutare il merito.
art. 2719 c.c.
Richiamato per la conformità delle copie agli originali, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancata correlazione alla ratio decidendi.
art. 100 c.p.c.
L’interesse a censurare un documento manca quando la critica, ove accolta, non muterebbe l’esito della decisione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte ha ritenuto però che le censure mascherassero in realtà contestazioni di merito.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta solo quando la motivazione è realmente inesistente o insanabilmente contraddittoria, non quando si contesti la lettura delle prove.
art. 360, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori o documenti in sé considerati.
art. 327 c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo deve rispettare il termine lungo di impugnazione; oltre tale termine è inefficace se i ricorsi principali non resistono.
art. 334 c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo è ammissibile solo se il ricorso principale è ammissibile; altrimenti perde efficacia.
art. 336 c.p.c.
La riforma della decisione di merito travolge anche la statuizione sulle spese del primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo all’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell’impugnazione.
art. 27 l. n. 203 del 1982
Invocato per sostenere la riconduzione del rapporto agrario all’affitto agrario in presenza di conferimento di fondo rustico, ma il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace e la Corte non ha esaminato il merito della censura.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a criticare un frammento della motivazione isolato dal suo contesto.
- La compensazione delle spese può essere legittimamente fondata sulla soccombenza reciproca anche quando la decisione di merito sia intervenuta solo virtualmente, cioè quando la causa sia cessata per fatti sopravvenuti ma la ricostruzione del merito avrebbe condotto al rigetto della pretesa di una parte.
- Il disconoscimento di documenti non può essere utilmente censurato in cassazione se la contestazione originaria era generica; una contestazione generica è inidonea a far sorgere gli ulteriori oneri probatori o processuali prospettati dalla parte che ricorre.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in ipotesi rigorose: uso di prove non introdotte dalle parti o attribuzione di valore di prova legale a elementi che non lo hanno, non già per contestare la mera ponderazione del materiale probatorio.
- L’omesso esame denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non singoli documenti, atti o risultanze istruttorie, salvo che da essi emerga direttamente un fatto storico completamente trascurato dal giudice.
- Il ricorso incidentale tardivo conserva efficacia solo se sopravvive un ricorso principale ammissibile; se i ricorsi principali sono dichiarati inammissibili, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia.
- Per censurare la mancata ammissione o l’utilizzazione di documenti in cassazione è necessario assolvere puntualmente gli oneri di indicazione, riproduzione e localizzazione del materiale documentale rilevante.
- La corretta qualificazione del rapporto agrario dipende dal contenuto sostanziale del contratto e dai titoli effettivamente accertati, ma una censura sul punto resta assorbita se il ricorso è dichiarato inefficace o inammissibile.
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