Sentenza n. 2624/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 3608/2023 emessa in data 22 novembre 2023 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, che aveva prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3608/2023, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, e il Ministero era stato condannato a provvedere. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione al Ministero. Il Ministero si è costituito senza contestare la mancata esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato, e che la pronuncia era stata notificata al Ministero. Il Collegio ha ritenuto così soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire, su istanza del creditore, entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari all’esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Milano posta in esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.
La norma consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
condizioni previste dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997
La norma è richiamata quale ulteriore presupposto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di una pronuncia giudiziale recante obblighi pecuniari.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’Amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata, recante un obbligo di provvedere in favore del creditore.
- Ai fini dell’ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della sentenza e della sua notificazione all’Amministrazione, unitamente all’inadempimento non contestato, soddisfa le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine.
- Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l’attività esecutiva rientra nei suoi compiti istituzionali.
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