Sentenza del 08/04/2024 n. 230 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IMU - La risoluzione consensuale di un contratto tra privati non è opponibile all'ente impositore - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P. Spa impugnava gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2016 e 2017 sostenendo che, a seguito della risoluzione del contratto che aveva costituito una servitù, l'obbligo impositivo non sussisteva per effetto della retroattività della risoluzione. Il Comune eccepiva che la risoluzione era consensuale (non per inadempimento) e che, inoltre, eventuali effetti retroattivi non sarebbero opponibili ai terzi (quali l'ente impositore); in subordine la società chiedeva l'annullamento delle sanzioni invocando errore scusabile e incertezza normativa.
La decisione
La Corte di secondo grado ha accolto l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado e confermando gli atti impositivi IMU per il 2016 e 2017. Il Collegio ha ritenuto che la risoluzione consensuale non produce effetti retroattivi (diversamente dall'art. 1458 c.c., applicabile solo alla risoluzione per inadempimento) e che, comunque, eventuali effetti retroattivi non sarebbero opponibili a terzi come l'ente impositore. Ha inoltre richiamato l'ampia nozione di possesso di cui all'art. 1140 c.c., idonea a giustificare l'imposizione locale. L'appello incidentale della società relativo alle sanzioni è stato invece respinto: non sussistono né errore scusabile né incertezza normativa. Condanna della società alla refusione delle spese: euro 2.500,00 per il primo grado e euro 3.000,00 per il secondo grado.
Norme richiamate
art. 1458 c.c.
La norma è stata interpretata come applicabile esclusivamente alla risoluzione per inadempimento; non può giustificare la retroattività della risoluzione consensuale.
art. 1140 c.c.
La definizione legislativa del possesso ha portata ampia (possesso proprio o per mezzo di altri, buona o mala fede, relativo alla proprietà o ad altro diritto reale) e comprende situazioni tali da costituire presupposto impositivo per l'IMU.
art. 12 disposizioni sulla legge in generale (preleggi)
Utilizzato come criterio ermeneutico per interpretare il termine 'possesso' in senso letterale e inclusivo, coerentemente con l'intenzione di permettere l'imposizione locale su tutte le situazioni possessorie.
IMU (normativa tributaria)
L'imposta è legittimamente applicabile alle situazioni riconducibili al possesso, anche se il bene è occupato da terzi o la titolarità negoziale è stata oggetto di accordo tra parti.
Cass. sentenza n. 29658/2021
Giurisprudenza citata per il principio secondo cui l'occupazione da parte di terzi non esonera dal pagamento dell'IMU.
Massime di principio
- La risoluzione consensuale di un contratto tra parti non produce effetti retroattivi nei confronti dei terzi; quindi l'ente impositore può far valere la situazione posessoria anteriore rispetto all'accordo tra privati.
- L'art. 1458 c.c. determina retroattività solo se la risoluzione è per inadempimento: è essenziale qualificare correttamente la causa della risoluzione per valutarne gli effetti.
- Il possesso ai fini IMU va interpretato in senso ampio (art. 1140 c.c.): possesso diretto o indiretto, anche se il bene è occupato da terzi, può costituire presupposto d'imposta.
- Per evitare l'applicabilità dell'IMU occorre non solo un accordo tra parti ma misure che rendano la perdita del possesso opponibile ai terzi (es. pronuncia giudiziale idonea, trascrizioni/registrazioni o notifiche a terzi competenti).
- L'errore scusabile e l'incertezza normativa non sono invocabili se la disciplina e la giurisprudenza sono sufficientemente chiare; in tal caso le sanzioni possono rimanere dovute.
- Prassi consigliata: verificare la natura della risoluzione (consensuale vs per inadempimento), ottenere formale pronuncia o pubblicità che renda la variazione opponibile ai terzi e comunicare tempestivamente l'evento all'ente impositore per limitare il rischio di accuse tributarie.
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