Sentenza del 08/04/2024 n. 229 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
ACCERTAMENTO - Alle cartelle esattoriali riguardanti i crediti erariali quali Irpef, Iva e Irap in assenza di disposizione speciale si applica l'ordinario termine di prescrizione di 10 anni - Sussiste - Si applica la proroga prevista dal Decreto sostegni - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso avverso cartella esattoriale per IVA relativa all'anno 2016. Il primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso per presunto mancato deposito dell'originale nei termini; il contribuente ha invece invocato un impedimento documentato (certificato medico) e ha depositato l'originale non appena venuto meno l'impedimento. Sul merito il tema centrale è la prescrizione del credito erariale: il contribuente contestava la decadenza/prescrizione, mentre l'ufficio sosteneva che l'azione era tempestiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura del ricorrente circa l'erronea declaratoria di inammissibilità del primo grado (il diritto a fruire dell'intero termine per il deposito sussiste e l'intervento dell'impedimento documentato giustifica il deposito tardivo dell'originale). Tuttavia, sul merito il ricorso è stato rigettato: la cartella non è prescritta perché i crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) seguono il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., e alla prescrizione si applica la proroga di 24 mesi prevista dal Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) quando la notificazione della cartella doveva avvenire entro il 31 dicembre; pertanto non è intervenuta decadenza e l'ufficio ha agito nei termini. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2946 cod. civ.
I crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., in assenza di norma speciale che stabilisca un termine più breve.
Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni)
Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41
Il decreto ha previsto una proroga/sospensione di 24 mesi della decorrenza dei termini prescrizionali/decadenziali: tale sospensione si applica quando la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre (rendendo quindi non decorsi i termini per l'ufficio).
Massime di principio
- Per cartelle riguardanti crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) si applica il termine di prescrizione ordinario di 10 anni salvo norma speciale contraria.
- Le misure speciali introdotte (es. Decreto Sostegni) che prevedono sospensioni o proroghe dei termini si applicano e interrompono o sospendono la decorrenza della prescrizione se la notificazione della cartella ricade nel periodo indicato dalla norma.
- Un impedimento documentato del contribuente (ad es. certificazione medica) che incida sul termine per il deposito degli atti processuali può giustificare il deposito effettuato non appena venuto meno l'impedimento; la parte ha il diritto di utilizzare l'intero periodo a sua disposizione.
- L'intervento dell'ente creditore (Agenzia delle Entrate) in cause promosse contro il concessionario non rende automaticamente inammissibile il ricorso: l'eventuale chiamata in causa dell'ente è compatibile anche quando i vizi riguardino aspetti sostanziali dell'atto.
- In controversie caratterizzate da profili processuali complessi e soccombenza parziale di entrambe le parti, il giudice può compensare le spese processuali.
- In casi analoghi è opportuno verificare sempre sia il termine prescrizionale applicabile sia eventuali sospensioni normative straordinarie prima di concludere per la decadenza o la prescrizione del credito.
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