Sentenza del 28/04/2021 n. 623 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - Attività del medico odontoiatra - Soggettività passiva - Autonoma organizzazione dell'attività - Attività con l'ausilio di terzi - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione della soggettività passiva IRAP per l'attività professionale svolta dal medico odontoiatra; si discute se l'attività sia svolta con autonoma organizzazione e quindi soggetta ad IRAP, nonostante l'uso di ausili di modico apporto e di professionisti esterni non dipendenti.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che non sussiste il presupposto dell'autonoma organizzazione e, conseguentemente, la soggettività passiva ai fini IRAP per l'attività del medico odontoiatra svolta autonomamente con il solo ausilio, di modico apporto, di soggetti terzi non dipendenti. Il ricorso è stato accolto: il ricorrente non è assoggettato ad IRAP per le fattispecie esaminate, in quanto la presenza di professionalità esterne e di beni strumentali ridotti al minimo indispensabile dimostra l'assenza di autonoma organizzazione.
Norme richiamate
IRAP (normativa generale sul tributo regionale ‒ D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e princìpi correlati)
La soggettività passiva IRAP richiede la presenza di un'"autonoma organizzazione" dell'attività produttiva; nel caso di professionista che opera con mezzi e collaborazioni esterne di modico apporto e con beni strumentali ridotti al minimo, l'autonoma organizzazione non ricorre e pertanto non scatta la soggettività passiva IRAP.
Massime di principio
- Per l'IRAP la chiave è l'esistenza di una "autonoma organizzazione": la mera presenza di ausili o di collaboratori esterni non implica automaticamente soggettività passiva se l'apporto è di modico rilievo e non configura una struttura organizzativa indipendente.
- Elementi che indicano assenza di autonoma organizzazione: assenza di dipendenti stabili, ricorso a professionisti esterni o prestatori occasionali, beni strumentali limitati al minimo indispensabile, mancanza di coordinamento e gestione di risorse umane e materiali oltre l'attività personale del professionista.
- Elementi che possono invece far presumere autonoma organizzazione (e quindi soggettività IRAP): presenza di più dipendenti, coordinamento continuativo e organizzato di personale, investimenti significativi in beni strumentali e locali, funzioni direzionali o amministrative svolte dal professionista per conto di una struttura organizzata.
- Per difendersi in situazioni simili è utile documentare: contratti/mandati con professionisti esterni, fatture per prestazioni occasionali, elenco e valore dei beni strumentali (dimostrando che sono minimi), assenza di contratti di lavoro subordinato, e descrizione operativa dell'attività svolta personalmente dal professionista.
- La valutazione è fattuale e va fatta caso per caso: piccoli studi con supporto esterno di modico apporto e strumenti limitati tendono a rimanere fuori dal perimetro IRAP; strutture che sviluppano un'organizzazione autonoma rientrano invece nell'ambito impositivo.
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