Sentenza n. 2958/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - della determinazione n. 145 del 31 marzo 2022, con la quale è stata disposta la concessione dell'uso esclusivo dei beni del demanio idrico dello Stato, procedimento CG- 0061/21, alla società L & D Sesta s.r.l; - di ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ancorché di contenuto sconosciuto e comunque lesivo dell'interesse della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione n. 145 del 31 marzo 2022 di concessione dell’uso esclusivo di un’area demaniale idrica alla società controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (stazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui era stata assegnata alla controinteressata una concessione d’uso esclusivo relativa a un’area demaniale di 3.190 mq, comprendente una struttura destinata a bar e ristorazione e un arenile scoperto. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10, comma 2, del regolamento regionale Lazio n. 10/2014, dell’art. 1 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti e carenza di istruttoria, sostenendo che la Commissione tecnica regionale non avesse adeguatamente valutato la sua domanda e, in particolare, la pregressa esperienza nel settore della ristorazione. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per carenza e insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, contestando che non fossero state esplicitate congruamente le ragioni della preferenza accordata alla controinteressata. Le amministrazioni resistenti hanno evidenziato che il progetto della ricorrente non conteneva alcun riferimento alla sua esperienza nel settore e che la Commissione aveva valutato dodici domande, qualificando come “ottima” la proposta della controinteressata e come “sufficienti” o comunque preferibili alla ricorrente altre proposte, sulla base dei criteri regolamentari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalle eccezioni di rito relative alla specificità dei motivi. Quanto alla motivazione, ha rilevato che la Commissione tecnica regionale aveva espresso un giudizio tecnico-discrezionale sulla base dei criteri dell’art. 10 del regolamento regionale n. 10/2014, individuando nella proposta della controinteressata una migliore rispondenza complessiva, con particolare riguardo alla riqualificazione economica, ambientale e funzionale dell’area e del fabbricato. La ricorrente si era limitata a contestare apoditticamente l’adeguatezza della motivazione, senza confrontarsi specificamente con gli elementi valorizzati dalla Commissione. Quanto alla dedotta carenza istruttoria, il TAR ha ritenuto decisivo che l’esperienza nel settore della ristorazione, asseritamente non considerata, non fosse stata indicata nel progetto presentato dalla ricorrente; la Commissione non poteva quindi valutare un elemento del quale non aveva conoscenza. I due motivi sono stati pertanto ritenuti infondati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore delle amministrazioni resistenti, liquidate complessivamente in euro 1.500, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, r.r. Lazio n. 10/2014
"criteri di cui all’art. 10 del Regolamento regionale"
La valutazione comparativa delle domande di concessione deve essere svolta dalla Commissione tecnica regionale sulla base dei criteri regolamentari, valorizzando gli elementi delle proposte idonei a dimostrare la migliore rispondenza complessiva all’interesse di riqualificazione e fruibilità del bene.
art. 7 r.r. Lazio n. 10/2014
La norma è richiamata dalla ricorrente quale parametro di legittimità della procedura, ma il testo non espone una specifica interpretazione autonoma da parte del TAR.
art. 1 l. n. 241/1990
La norma è richiamata tra i parametri dedotti, senza una specifica applicazione autonoma nella motivazione della sentenza.
art. 3 l. n. 241/1990
L’obbligo di motivazione è ritenuto rispettato quando l’organo valutatore indica gli elementi della proposta che, in relazione ai criteri applicabili, ne giustificano la preferenza; una contestazione generica non è sufficiente a superare tale motivazione.
art. 97 Cost.
La norma è richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma la sentenza non sviluppa una distinta interpretazione.
art. 40, comma 2, c.p.a.
La questione della specificità dei motivi è stata sollevata dalle amministrazioni, ma il TAR ha ritenuto di poterla assorbire, decidendo direttamente nel merito.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per l’assegnazione di beni demaniali, la valutazione tecnico-discrezionale della commissione è adeguatamente motivata quando individua gli elementi della proposta preferita che, rapportati ai criteri regolamentari, ne dimostrano la migliore rispondenza complessiva agli obiettivi di riqualificazione, tutela ambientale ed effettiva fruibilità del bene.
- La contestazione dell’inadeguatezza della motivazione di una valutazione comparativa non può limitarsi al richiamo apodittico di principi generali o di massime giurisprudenziali, ma deve confrontarsi specificamente con gli elementi valorizzati dall’amministrazione e spiegare perché essi non giustifichino la preferenza accordata.
- Non sussiste carenza istruttoria per il mancato esame di un elemento favorevole al concorrente quando tale elemento non risulti indicato nella domanda o nel progetto presentato e l’amministrazione non ne abbia avuto conoscenza nel procedimento valutativo.
- Il giudice amministrativo può prescindere dall’esame delle eccezioni di rito e decidere direttamente nel merito quando i motivi di ricorso risultino comunque infondati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →