Cassazione Penale, Sentenza n. 9030/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/05/2023 che dichiarava inammissibili: a) la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 81 c.p.) tra le sentenze emesse dal GIP di Cagliari (13/11/2013, parzialmente riformata 23/01/2015, irrevocabile 21/04/2016) e quelle emesse dal GIP/Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sentenze del 03/07/2015 e del 17/07/2019); b) la richiesta di rideterminare gli aumenti di pena già calcolati dal Tribunale di S. Maria C. V. nella sentenza del 17/07/2019 (danno per eccessività o incostituzionalità alla luce della sentenza Corte Cost. n. 40/2019). Il ricorrente censurava la motivazione ritenuta contraddittoria ed errata sul piano dei fatti (sosteneva che aveva operato sempre da Castelvolturno), e sosteneva che la questione sarebbe stata fondata su presupposti differenti rispetto a precedenti decisioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: le doglianze erano manifestamente infondate o già decise in precedenti ordinanze (17/05/2019) e non sono stati prodotti elementi di novità. Quanto alla continuazione ex art. 81 c.p., il giudice ha correttamente valutato l'assenza di "unicità del disegno criminoso": le condotte erano temporaneamente distanti (circa sette anni), commesse in luoghi diversi e con modalità difformi, elementi incompatibili con la preordinazione unitaria richiesta. Sulla richiesta di rideterminazione degli aumenti, il Tribunale aveva applicato aumenti contenuti (1 mese per episodio, complessivi anni 1 e mesi 9) entro i limiti edittali e dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019, pertanto non risultano eccessivi. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 81 come richiedente l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario sin dall'origine; l'accertamento è indiziario e si fonda su elementi quali la ridotta distanza temporale, le modalità concrete della condotta, l'omogeneità del bene tutelato e la contiguità di tempo/luogo. Intervalli temporali consistenti e modalità diverse sono indici compatibili con autonome ideazioni criminose e dunque ostativi alla continuazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019
Richiamata per affermare che, essendo intervenuta anteriormente alla pronuncia impugnata, la valorizzazione degli aumenti di pena è stata effettuata alla luce del nuovo quadro costituzionale e, trattandosi di aumenti calcolati entro i limiti edittali, non risultano contrari al principio di ragionevolezza o eccessivi.
art. 616 c.p.p.
Applicato per irrogare una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente (euro 3.000) per la presentazione di un ricorso ritenuto infondato e con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La riapertura di questioni già decise dal giudice dell'esecuzione richiede elementi di novità chiari e concreti; una mera riproposizione non basta e rende il ricorso inammissibile.
- Per far valere la continuazione ex art. 81 c.p. è necessario dimostrare indizi significativi di unità di disegno criminoso: in particolare la vicinanza temporale, omogeneità del modus operandi, contiguità di luogo e identità del progetto criminoso.
- Un ampio intervallo di tempo (es. anni) tra fatti analoghi e la loro commissione in luoghi diversi o con modalità differenti sono indici forti contro il riconoscimento della continuazione.
- Se gli aumenti di pena sono stati calcolati entro i limiti edittali e con piena cognizione della giurisprudenza costituzionale (es. sentenza n. 40/2019), difficilmente si può ottenere la loro rideterminazione in sede esecutiva.
- Chi propone ricorso senza elementi nuovi o fondati rischia non solo l'inammissibilità ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto l'impugnazione deve essere ben motivata e documentata.
- In sede difensiva, per sostenere una continuazione conviene produrre fatti o prove che colleghino concretamente le condotte (piani, comunicazioni, modalità identiche, partecipanti comuni), non solo argomentazioni generiche sulla stessa attività criminale.
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