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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9030/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/05/2023 che dichiarava inammissibili: a) la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 81 c.p.) tra le sentenze emesse dal GIP di Cagliari (13/11/2013, parzialmente riformata 23/01/2015, irrevocabile 21/04/2016) e quelle emesse dal GIP/Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sentenze del 03/07/2015 e del 17/07/2019); b) la richiesta di rideterminare gli aumenti di pena già calcolati dal Tribunale di S. Maria C. V. nella sentenza del 17/07/2019 (danno per eccessività o incostituzionalità alla luce della sentenza Corte Cost. n. 40/2019). Il ricorrente censurava la motivazione ritenuta contraddittoria ed errata sul piano dei fatti (sosteneva che aveva operato sempre da Castelvolturno), e sosteneva che la questione sarebbe stata fondata su presupposti differenti rispetto a precedenti decisioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: le doglianze erano manifestamente infondate o già decise in precedenti ordinanze (17/05/2019) e non sono stati prodotti elementi di novità. Quanto alla continuazione ex art. 81 c.p., il giudice ha correttamente valutato l'assenza di "unicità del disegno criminoso": le condotte erano temporaneamente distanti (circa sette anni), commesse in luoghi diversi e con modalità difformi, elementi incompatibili con la preordinazione unitaria richiesta. Sulla richiesta di rideterminazione degli aumenti, il Tribunale aveva applicato aumenti contenuti (1 mese per episodio, complessivi anni 1 e mesi 9) entro i limiti edittali e dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019, pertanto non risultano eccessivi. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 81 come richiedente l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario sin dall'origine; l'accertamento è indiziario e si fonda su elementi quali la ridotta distanza temporale, le modalità concrete della condotta, l'omogeneità del bene tutelato e la contiguità di tempo/luogo. Intervalli temporali consistenti e modalità diverse sono indici compatibili con autonome ideazioni criminose e dunque ostativi alla continuazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019

    Richiamata per affermare che, essendo intervenuta anteriormente alla pronuncia impugnata, la valorizzazione degli aumenti di pena è stata effettuata alla luce del nuovo quadro costituzionale e, trattandosi di aumenti calcolati entro i limiti edittali, non risultano contrari al principio di ragionevolezza o eccessivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per irrogare una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente (euro 3.000) per la presentazione di un ricorso ritenuto infondato e con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La riapertura di questioni già decise dal giudice dell'esecuzione richiede elementi di novità chiari e concreti; una mera riproposizione non basta e rende il ricorso inammissibile.
  • Per far valere la continuazione ex art. 81 c.p. è necessario dimostrare indizi significativi di unità di disegno criminoso: in particolare la vicinanza temporale, omogeneità del modus operandi, contiguità di luogo e identità del progetto criminoso.
  • Un ampio intervallo di tempo (es. anni) tra fatti analoghi e la loro commissione in luoghi diversi o con modalità differenti sono indici forti contro il riconoscimento della continuazione.
  • Se gli aumenti di pena sono stati calcolati entro i limiti edittali e con piena cognizione della giurisprudenza costituzionale (es. sentenza n. 40/2019), difficilmente si può ottenere la loro rideterminazione in sede esecutiva.
  • Chi propone ricorso senza elementi nuovi o fondati rischia non solo l'inammissibilità ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto l'impugnazione deve essere ben motivata e documentata.
  • In sede difensiva, per sostenere una continuazione conviene produrre fatti o prove che colleghino concretamente le condotte (piani, comunicazioni, modalità identiche, partecipanti comuni), non solo argomentazioni generiche sulla stessa attività criminale.

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