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Sentenza

Sentenza n. 779/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, sezione lavoro del 18/02/2025, n. 220/2025.

Giustizia amministrativa202501572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.000,00, oltre interessi, per il bonus "Carta del Docente" relativo agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale ordinario, sezione lavoro, che aveva riconosciuto in suo favore il diritto al pagamento di € 1.000,00, oltre interessi, a titolo di bonus "Carta del Docente". La sentenza era stata notificata al Ministero il 19 febbraio 2025, il suo passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 30 giugno 2025 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto l'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., essendo esperibile il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato la definitività della sentenza e il rispetto degli ulteriori presupposti di proponibilità, incluso il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione all'Amministrazione. Accertato l'inadempimento ministeriale, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre disposto, per l'eventuale ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, secondo quanto ritenuto dal TAR. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi indicati dalla legge.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È ammissibile il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del bonus "Carta del Docente" riconosciuto nel titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un ulteriore compenso per il commissario ad acta in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'obbligata è una pubblica amministrazione.
  • Per proporre l'azione di ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
  • Accertato l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto a una sentenza esecutiva, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e disporre contestualmente, per l'ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • La disposizione sull'assenza di un ulteriore compenso per il commissario ad acta prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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