Cassazione Penale, Sentenza n. 13383/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato avviso e la mancata applicazione della nuova disciplina sulle pene sostitutive (art. 20-bis c.p. e artt. 53 ss. L. n. 689/1981) e per la mancata applicazione del meccanismo processuale previsto dall'art. 545-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile alle fasi processuali in corso la riforma sulle pene sostitutive (d.lgs. n.150/2022), ma ha chiarito che il giudice d'appello non è tenuto a pronunciarsi sull'eventuale sostituzione della pena con le nuove misure salvo che l'imputato non ne faccia richiesta, da proporre almeno entro l'udienza di discussione in appello. Poiché il ricorrente non aveva formulato alcuna istanza in tal senso, non sussisteva obbligo motivazionale della Corte di appello sulla materia; il ricorso è quindi infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Norma richiamata quale capo di imputazione nella sentenza di merito per il reato di furto con strappo/introduzione con violazione; utilizzata per identificare il fatto-costituito oggetto della condanna.
art. 625 nn. 2 e 5 c.p.
Aggravanti richiamate nella condanna per la modalità e le circostanze del reato; rilevanti ai fini della determinazione della pena di base.
art. 62 n. 6 c.p.
Circostanza attenuante riconosciuta in favore dell'imputato in sede di merito e valutata ai fini della riduzione della pena.
art. 545-bis c.p.p.
«Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti»
La norma prevede l'obbligo, in presenza dei presupposti, di dare avviso alle parti della possibilità di sostituzione della pena. La Corte ha però interpretato la norma insieme alla disciplina transitoria come non imponendo al giudice di appello di valutare d'ufficio la sostituzione se l'imputato non ha formulato una richiesta specifica.
art. 95 d.lgs. n. 150/2022
Disposizione transitoria che estende la nuova disciplina sulle pene sostitutive ai processi in corso al momento dell'entrata in vigore della riforma; tuttavia la sua applicazione pratica richiede che l'imputato chieda la valutazione in appello per vincolare l'operatività del meccanismo procedurale.
art. 58 L. n. 689/1981
«Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»
Attribuisce al giudice un potere discrezionale di sostituire la pena detentiva con misure alternative valutando l'idoneità alla rieducazione e la prevenzione del reato; la Corte ricorda che tale discrezionalità rimane centrale anche per le nuove pene sostitutive.
art. 20-bis c.p.
La norma indica le pene sostitutive come: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva.
Elenca le nuove tipologie di pene sostitutive applicabili in alternativa alla detenzione breve; la Corte conferma che si tratta di misure soggette a valutazione discrezionale del giudice.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena che il giudice deve tener presenti nell'esercitare la discrezionalità (personalità del condannato, modalità del fatto, ecc.); richiamato come parametro per valutare l'opportunità della sostituzione della pena.
Massime di principio
- La nuova disciplina sulle pene sostitutive introdotta dal d.lgs. n.150/2022 si applica ai processi in corso, ma la sua operatività in appello richiede che l'imputato richieda espressamente la valutazione della sostituzione pena, almeno entro l'udienza di discussione.
- Il giudice di appello non è obbligato a trattare d'ufficio la sostituzione della pena con le nuove misure se l'imputato non ha avanzato alcuna istanza in tal senso.
- La decisione sulla sostituzione della pena è rimessa al potere discrezionale del giudice, che deve motivare la scelta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e delle condizioni previste dalla L. n. 689/1981.
- Se si intende che il giudice di appello valuti la sostituzione, è prudente formulare esplicita istanza nel ricorso o, al più tardi, durante l'udienza di discussione in appello.
- L'assenza di una richiesta da parte dell'imputato rende infondati i rilievi sul mancato avviso o sulla carenza motivazionale relativi alle pene sostitutive.
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