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Sentenza

Sentenza n. 379/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento del diniego di permesso di soggiorno per attesa occupazione, emesso in data 27 ottobre 2025 dalla Regione Siciliana;

Giustizia amministrativa202502772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di soggiorno per attesa occupazione adottato dalla Regione Siciliana

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego regionale, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative e l’illegittimità della motivazione secondo cui, essendo entrato in Italia il 20 ottobre 2024 e avendo atteso un anno prima di rivolgersi a un legale, sarebbe stato responsabile della mancata conclusione del contratto di lavoro entro il termine indicato dall’amministrazione. Le amministrazioni statali resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Regione Siciliana, autorità emanante il provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile senza esaminare le censure sostanziali contro il diniego. Il provvedimento impugnato era stato adottato dalla Regione Siciliana, che costituiva quindi l’amministrazione necessaria cui notificare il ricorso ai sensi dell’art. 41 c.p.a.; tuttavia, il ricorso era stato notificato soltanto al Ministero dell’Interno e all’Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, e la Regione non si era costituita. La partecipazione di altre amministrazioni al procedimento non è sufficiente a renderle parti necessarie quando il provvedimento finale è formalmente imputabile a una sola amministrazione. Il Collegio ha escluso l’errore scusabile, non ravvisando né obiettiva incertezza normativa né grave impedimento di fatto. Ha inoltre escluso la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., poiché non si trattava di notificazione nulla, ma di notificazione radicalmente inesistente per totale omissione. Le spese di lite sono state compensate, salvo il contributo unificato rimasto a carico del ricorrente. È stata revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.a.

    qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il termine di legge alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato

    La parte necessaria cui notificare il ricorso è, in via generale, l’amministrazione che ha formalmente adottato l’atto impugnato. La partecipazione di altre amministrazioni al procedimento non estende tale obbligo, salvo che l’atto finale sia imputabile formalmente a una pluralità di amministrazioni.

  • art. 37 c.p.a.

    nel processo amministrativo il rimedio del riconoscimento dell’errore scusabile [...] presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare - senza alcuna colpa della parte interessata - menomazioni o maggiore difficoltà nell’esercizio dei diritti di difesa

    L’errore scusabile è un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione; non ricorre quando l’omessa notifica all’amministrazione emanante non dipende da obiettiva incertezza normativa o da un grave impedimento di fatto.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La rinnovazione della notifica non è possibile quando la notifica sia radicalmente inesistente perché del tutto omessa nei confronti dell’amministrazione necessaria.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti sono state sentite nella camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei soggetti citati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nell’azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato entro il termine di legge all’amministrazione che ha formalmente adottato l’atto impugnato; l’omessa notifica determina l’inammissibilità per originario e assoluto difetto del contraddittorio.
  • La partecipazione di un’amministrazione alla fase procedimentale, anche mediante iniziativa, proposta, intesa o adozione di atti preparatori, non la rende parte necessaria del giudizio se il provvedimento finale non è formalmente imputabile anche a essa.
  • L’errore scusabile nel processo amministrativo presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, non imputabile alla parte, ed è istituto eccezionale di stretta interpretazione.
  • La rinnovazione della notifica non può essere disposta quando la notifica all’amministrazione necessaria sia stata completamente omessa, poiché tale omissione integra inesistenza della notificazione e non una sua mera nullità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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