Sentenza n. 265/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito sull’istanza di accesso agli atti del 12 febbraio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (istante accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata al Comune di Policoro il 12 febbraio 2026, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’ostensione della documentazione richiesta. Nel corso della camera di consiglio, il difensore ha dichiarato l’integrale soddisfazione dell’interesse ostensivo, poiché il Comune, nelle more del giudizio, ha reso disponibili gli atti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’interesse del ricorrente all’accesso era stato integralmente soddisfatto mediante l’ostensione documentale intervenuta nel corso del giudizio. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale: il Comune ha provveduto all’ostensione soltanto dopo il deposito del ricorso, ma il giudice ha tenuto conto del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, condannandola a rifondere il 70% delle spese, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La norma è richiamata quale base processuale per la declaratoria conseguente alla sopravvenuta soddisfazione dell’interesse azionato; nel caso concreto il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l’integrale ostensione degli atti richiesti.
Massime di principio
- La sopravvenuta integrale ostensione dei documenti richiesti durante il giudizio di accesso determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sulla domanda ostensiva.
- Quando l’amministrazione soddisfa l’interesse all’accesso soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in base alla condotta processuale e sostanziale tenuta.
- Nella regolazione delle spese per soccombenza virtuale, il giudice può ridurre l’importo dovuto tenendo conto del comportamento collaborativo dell’amministrazione, pur imputandole le spese conseguenti all’ostensione tardiva.
Come è indicizzato
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