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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20642/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per plurimi capi (associazione mafiosa ex art. 416-bis, traffico di stupefacenti ex d.P.R. 309/90 art. 74 con aggravante art. 416-bis 1, estorsioni, rapina ecc.). Il ricorrente deduceva: 1) violazione del diritto di difesa per mancato nuovo interrogatorio dopo la notifica dell'ordinanza, che avrebbe contenuto nuovi elementi rispetto al decreto di fermo; 2) omissione di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica e dell'ordinanza del riesame; 3) insufficienza e travisamento dei gravi indizi a carico per i reati contestati (in particolare art. 416-bis e reati estorsivi/rapina), deducendo che molte condotte sarebbero attribuibili ad altri (soprattutto a Giuseppe Incontrera) e che le intercettazioni sono state interpretate erroneamente; 4) insufficiente prova dell'organizzazione stabile per il reato di traffico di stupefacenti e dell'aggravante mafiosa; 5) documenti (fatture, buste paga, assunzione) e circostanze exculpanti non valutate e/o tardive; 6) carenza della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla loro attualità considerato il tempo trascorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: il primo motivo (mancato nuovo interrogatorio) è stato ritenuto manifestamente infondato: eventuali vizi dell'interrogatorio successivo all'applicazione della misura non inficiano la legittimità del titolo cautelare e le relative questioni devono essere valutate in sede di riesame; inoltre il riesame è sede nella quale possono essere fatte nuove produzioni e la difesa può chiedere termini per replicare. La doglianza sulla mancata autonoma valutazione dell'ordinanza genetica è inammissibile perché la questione non era stata sollevata nel riesame e la nullità prevista dall'art. 292 c.2 lett. c) va eccepita tempestivamente. Le censure sulla insufficienza dei gravi indizi e sulla lettura delle intercettazioni sono state giudicate generiche e prive di specificità: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato in modo coerente e abbia adeguatamente valorizzato le intercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Puccio, ritenute riscontrate e idonee a corroborare il quadro indiziario. Le doglianze sui singoli reati (estorsioni, rapina, tentata estorsione relative a vari capi) sono state respinte perché il Tribunale ha fornito motivazioni puntuali (es.: incongruenze temporali dei documenti prodotti dalla difesa, riscontri intercettivi sulle richieste estorsive, conteggi e telecamere che documentano eventi). La Corte ha inoltre richiamato l'onere di specificità in cassazione e il principio secondo cui per contestare l'interpretazione delle intercettazioni occorre dimostrare un travisamento della prova decisivo e incontestabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma equitativa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma utilizzata per la contestazione di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che intercettazioni e dichiarazioni del collaboratore costituiscano gravi indizi idonei a sostenere la misura cautelare nei confronti dell'indagato.

  • d.P.R. 309/90 art. 74

    Norma sul traffico illecito di stupefacenti contestata insieme all'aggravante; la Corte ha ritenuto che la convivenza di reati diversi e di traffico di stupefacenti possa concorrere nella configurazione dell'associazione e che vi siano riscontri nelle intercettazioni.

  • art. 629 cod. pen. (e art. 628)

    Norme riferite a rapina/estorsione: la Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti (intercettazioni, incontri, conteggi e documentazione investigativa) siano compatibili con la configurazione dei reati contestati e con la sussistenza di gravi indizi.

  • art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la nullità per mancanza di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica è una nullità generale a regime intermedio e deve essere dedotta tempestivamente (in sede di riesame), pena la preclusione in Cassazione.

  • art. 181 ultimo comma cod. proc. pen.

    Richiamata per sottolineare che alcune nullità relative devono essere eccepite con l'impugnazione in sede di riesame; altrimenti risultano precluse.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte richiama il principio che i riscontri esterni alla chiamata di correità devono essere individualizzanti e attinenti alla persona, ma non necessariamente prove autosufficienti: è sufficiente che siano precisi e idonei a corroborare, unitariamente, la prova dichiarativa.

Massime di principio

  • La mancata richiesta di un ulteriore interrogatorio dopo la notifica di una ordinanza cautelare non determina automaticamente l'illegittimità della misura: eventuali vizi relativi all'interrogatorio devono essere rilevati e valutati nel processo di riesame, che è la sede idonea per mettere in contraddittorio 'nuovi' elementi.
  • Le nullità formali o di motivazione dell'ordinanza genetica (es. mancanza di autonoma valutazione) vanno eccepite tempestivamente in sede di riesame; se non dedotte, risultano precluse in Cassazione.
  • Per sostenere la gravità indiziaria in materia di associazione mafiosa è legittimo il ricorso a un apprezzamento unitario che combini intercettazioni tecniche e dichiarazioni di collaboratori, purché siano presenti riscontri precisi e individualizzanti.
  • In Cassazione le censure generiche o atomistiche sulla valutazione delle prove sono spesso inammissibili: per ribaltare l'apprezzamento del giudice di merito occorre dimostrare un travisamento della prova decisivo e incontestabile.
  • La produzione di documenti a valore probatorio (fatture, buste paga, contratti di lavoro) deve essere tempestiva e congrua rispetto ai fatti contestati; documenti riferibili a periodi diversi o privi di data/firmati sono spesso insufficienti a contrastare le risultanze investigative.
  • Le questioni relative alla configurabilità di circostanze aggravanti (es. aggravante mafiosa) possono essere irrilevanti ai fini della liberazione se la misura cautelare sarebbe comunque legittima per l'an e il quomodo del vincolo cautelare; pertanto il ricorso limitato a contestare solo aggravanti può essere privo di interesse.

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