Cassazione Penale, Sentenza n. 2111/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per rapina impropria e resistenza a P.U.; dedotti due motivi principali: (1) violazione dell'art. 628 c.p., contestando la sussistenza della "quasi flagranza" e l'immediatezza tra il furto dell'autovettura e l'uso della violenza/fuga; (2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per avere negato le attenuanti generiche senza corretta valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la condotta era unitaria: il prevenuto fu sorpreso insieme a un complice nell'abitacolo del veicolo poco dopo la sottrazione, intento a disattivare il localizzatore, e si diede alla fuga compiendo manovre pericolose; la giurisprudenza consente che l'immediatezza non richieda assenza di ogni intervallo temporale purché sussista un nesso unitario finalizzato a garantirsi l'impunità. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulle attenuanti: la Corte di merito ha motivato il diniego per la strumentalità della confessione, la gravità del fatto (tentativo di investire un ufficiale di P.G.) e la pregressa personalità negativa dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 628 cod.pen.
Riferimento alla fattispecie di rapina impropria; la Corte ha valutato la rilevanza dell'immediatezza della violenza rispetto al furto alla luce della giurisprudenza che ammette un arco temporale purché sussista un'azione unitaria volta a garantire l'impunità o a impedire il recupero della refurtiva
art. 62-bis cod.pen.
Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento delle attenuanti sia stato correttamente escluso perché la confessione era strumentale e i criteri di valutazione (gravità del fatto e personalità del reo) erano contrari al riconoscimento
art. 133 cod.pen.
Contiene i criteri per il riconoscimento e la determinazione delle attenuanti; la Corte di merito ha esplicitato il giudizio secondo tali criteri e motivato il diniego
art. 382 cod.proc.pen.
sorpreso con cose o tracce dalle quale appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima
La Corte ha applicato questa norma per qualificare la situazione come flagranza/quasi-flagranza: il modesto intervallo temporale (circa 30 minuti) e la presenza vicino alla res furtiva hanno consentito di ritenere unitarietà della condotta
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma emergenziale che autorizza la trattazione con contraddittorio cartolare; citata per dare atto della modalità di trattazione del procedimento in Cassazione
Massime di principio
- In tema di rapina impropria (art. 628 c.p.) l'elemento dell'"immediatezza" della violenza rispetto alla sottrazione deve essere valutato in termini funzionali alla flagranza: non è richiesta la contemporaneità assoluta, ma l'esistenza di un arco temporale compatibile con l'unitarietà della condotta e con lo scopo di assicurarsi l'impunità o impedire il recupero della refurtiva
- La flagranza o quasi-flagranza può sussistere anche se la violenza o la minaccia avvengono in luogo diverso o nei confronti di persona diversa dal derubato, quando vi sia un collegamento temporale e funzionale con la sottrazione
- Ai fini della configurazione della flagranza secondo l'art. 382 c.proc.pen. è rilevante la presenza di cose o tracce che rendano credibile l'immediatezza del reato; un breve intervallo (es. 30 minuti) e la presenza vicino alla res furtiva possono essere sufficienti
- Le attenuanti generiche (art. 62-bis) possono essere negate se la confessione è ritenuta strumentale, se la gravità del fatto è elevata (es. tentativo di investire un ufficiale di P.G.) o se la personalità del reo è negativa e gravata da precedenti; il giudice deve motivare la valutazione sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- In Cassazione i ricorsi con motivi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie; è quindi essenziale formulare censure ben fondate sia in fatto sia in diritto
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