Sentenza n. 2169/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) della deliberazione del Direttore Generale n. 2321 del 10 novembre 2025, di approvazione degli atti e della graduatoria di merito, nella parte in cui colloca l'interessato al ventinovesimo posto, anziché al decimo; b) il verbale di valutazione dei titoli del ricorrente; c) la nota in data 18 novembre 2025 con cui l’Azienda ha confermato la collocazione in graduatoria del ricorrente; d) il bando di concorso, se interpretato nel senso indicato nella nota di riscontro dell'Amministrazione; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito e verbale di valutazione dei titoli relativi a un concorso per dirigente amministrativo, con collocazione del candidato al ventinovesimo posto
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria, il verbale di valutazione dei titoli, la nota con cui l’Azienda ha confermato il punteggio e, in via interpretativa, il bando. Ha dedotto l’illegittima mancata valutazione di servizi, corsi di formazione e di un master, sostenendo di averli indicati o documentati negli allegati alla domanda telematica mediante dichiarazioni sostitutive e curriculum, pur non avendo compilato la sezione della piattaforma relativa ai titoli formativi e professionali. Ha lamentato il formalismo dell’Amministrazione, l’omessa considerazione congiunta della domanda e degli allegati, la riconoscibilità dell’errore alla luce delle informazioni rese per il requisito di accesso, le difficoltà derivanti dal sistema informatico e la violazione del d.lgs. n. 82/2005, del principio di proporzionalità e del soccorso istruttorio. Ha inoltre contestato l’ambiguità della lex specialis nella qualificazione dei titoli di carriera e sostenuto che la mancata impugnazione immediata del bando non comportasse decadenza, trattandosi di clausola non escludente. Secondo il ricorrente, il riconoscimento dei titoli avrebbe comportato l’attribuzione di ulteriori 12,146 punti, con collocazione al decimo posto, o subordinatamente il riconoscimento del solo servizio quinquennale, con collocazione al ventottesimo posto. È stato chiesto anche il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto ragionevole la clausola del bando secondo cui la commissione avrebbe valutato esclusivamente titoli, servizi e corsi inseriti nelle rispettive voci della piattaforma informatica, in quanto funzionale alla speditezza e alla valutazione standardizzata della procedura. Da tale previsione discendeva l’onere del candidato di compilare la domanda in modo completo e corretto, secondo il principio di autoresponsabilità, sopportando le conseguenze delle omissioni. Il Collegio ha escluso che la presenza dei titoli negli allegati o nella disponibilità dell’Amministrazione imponesse comunque la loro valutazione, essendo necessaria la puntuale indicazione nella domanda secondo le regole della procedura. Ha inoltre precisato che il soccorso istruttorio può riguardare irregolarità formali o chiarimenti su elementi già dichiarati, ma non può supplire alla totale omissione della dichiarazione di un titolo nelle forme prescritte. In procedure caratterizzate da esigenze di urgenza e speditezza, l’uso di moduli standardizzati e la mancata o non corretta compilazione delle relative sezioni possono legittimamente comportare la mancata valutazione dei titoli. La domanda risarcitoria è stata conseguentemente respinta. Le spese di lite sono state compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulle questioni esaminate.
Norme richiamate
d.lgs. 82/2005
Il ricorrente ha richiamato la disciplina della digitalizzazione amministrativa sostenendo che le modalità telematiche non dovessero tradursi in una discriminazione o in un pregiudizio derivante da meri errori formali; il TAR ha tuttavia ritenuto legittima la previsione della piattaforma e l’onere di compilazione corretto.
principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda concorsuale
Il candidato è tenuto a compilare la domanda in modo completo e corretto e sopporta le conseguenze di errori, omissioni o negligenze.
soccorso istruttorio
Il soccorso istruttorio consente di correggere irregolarità formali o acquisire chiarimenti su elementi già dichiarati, ma non può colmare la totale omissione della dichiarazione di un titolo o requisito nelle forme prescritte dalla procedura.
Massime di principio
- Quando il bando prevede che siano valutati esclusivamente i titoli, servizi e corsi inseriti nelle specifiche sezioni di una piattaforma informatica, tale clausola è legittima se funzionale alla speditezza e alla valutazione standardizzata della procedura; il candidato deve quindi compilare la domanda in modo completo e corretto.
- La presenza di un titolo negli allegati alla domanda o nella disponibilità dell’amministrazione non sostituisce la sua puntuale indicazione nella sezione della domanda prevista dalla lex specialis, quando il bando collega espressamente la valutazione del titolo al suo inserimento nella piattaforma.
- Il principio del soccorso istruttorio consente la regolarizzazione di irregolarità formali e la richiesta di chiarimenti su elementi già dichiarati, ma non permette di supplire alla totale omissione della dichiarazione di un titolo o requisito secondo le modalità prescritte dal bando.
- Nelle procedure concorsuali caratterizzate da esigenze di urgenza e speditezza, l’uso di moduli standardizzati può essere funzionale a una valutazione rapida e meccanica; la mancata o non corretta compilazione delle sezioni essenziali del modulo può quindi legittimamente comportare la mancata valutazione del titolo.
- Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di verificare la completezza e correttezza della domanda telematica e rende a suo carico le conseguenze dell’omessa indicazione dei titoli nelle forme richieste dalla disciplina della selezione.
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