Sentenza n. 248/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento n. 1 del 26 gennaio 2024 del Responsabile della VI Direzione Organizzativa del Comune di Castelvetrano, notificato il 1° febbraio 2024; - dell'ingiunzione di ripristino n. 1 del 7 febbraio 2024 del Responsabile della Direzione Organizzativa VI, Programmazione territoriale Urbanistica ed edilizia SUE, Attività produttive e SUAP, Ufficio Repressione Abusivismo Edilizio del Comune di Castelvetrano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della CILA tardiva per la realizzazione di una parete divisoria interna e successiva ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, comproprietario di un immobile ereditato insieme al fratello, aveva presentato una CILA tardiva per ripristinare la separazione interna di due unità immobiliari precedentemente accorpate mediante la demolizione di un tramezzo. Il Comune aveva rigettato la CILA per mancanza dell'assenso dell'altro comproprietario e aveva successivamente ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la nullità del diniego per carenza assoluta di potere e violazione dei principi di legalità, tipicità e nominatività, sostenendo che la CILA non può essere oggetto di un provvedimento comunale di diniego, ricevibilità o ammissibilità. Ha inoltre sostenuto che per la realizzazione di un'opera interna non portante non fosse necessario alcun assenso del comproprietario e che, in caso di CILA tardiva o omessa, l'unica conseguenza possibile fosse la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001. Ha chiesto anche l'annullamento dell'ingiunzione di ripristino. In via preliminare ha chiesto il rinvio dell'udienza o la cancellazione della causa dal ruolo in ragione di trattative transattive con il controinteressato.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio, ritenendo che trattative transattive non documentate, non confermate dal controinteressato e non coinvolgenti il Comune non costituissero una circostanza eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Nel merito ha accolto la censura relativa al diniego della CILA e ne ha dichiarato la nullità. La CILA, anche se tardiva, non può essere destinataria di un provvedimento tipico di diniego, irricevibilità, improcedibilità, archiviazione o sospensione, poiché l'ordinamento non attribuisce all'amministrazione un simile potere: l'attività soggetta a CILA è liberalizzata e deve essere portata a conoscenza dell'amministrazione, ferma la permanenza dei poteri di vigilanza e repressione degli abusi. Ha invece respinto le censure contro l'ingiunzione di ripristino. Anche in presenza di una CILA il Comune può verificare la legittimazione del dichiarante e la disponibilità giuridica dell'immobile; quando l'intervento incide sul bene comune, il singolo comproprietario deve disporre del consenso, anche tacito, degli altri comproprietari, salvo una situazione di fatto idonea a dimostrare un pactum fiduciae. Nel caso concreto l'altro comproprietario non solo non aveva prestato il consenso, ma aveva espresso il proprio dissenso. Tale mancanza legittimava l'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e l'adozione dell'ordine di ripristino, che è stato quindi mantenuto. Il ricorso è stato accolto solo parzialmente; spese compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio dell'udienza può essere disposto solo in presenza di circostanze eccezionali; trattative transattive non provate, non confermate e non coinvolgenti tutte le parti non sono sufficienti.
art. 21-septies l. 241/1990
È nullo l'atto adottato in difetto assoluto di attribuzione; il diniego comunale della CILA costituisce esercizio di un potere non tipizzato dall'ordinamento e deve essere dichiarato nullo.
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
La CILA è un istituto di liberalizzazione dell'attività edilizia; non è previsto un potere comunale di diniego o di valutazione formale di ammissibilità, mentre il comma 5 contempla la sanzione pecuniaria per la mancata comunicazione asseverata.
art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per la mancata o tardiva CILA non esaurisce i poteri dell'amministrazione, che conserva i generali poteri di vigilanza sull'attività edilizia.
art. 11 d.P.R. 380/2001
Il principio della necessaria legittimazione del richiedente il titolo edilizio, con disponibilità del bene e consenso degli altri comproprietari quando l'intervento incide sul bene comune, è applicabile anche alla CILA.
art. 20, comma 1, d.P.R. 380/2001
La verifica della legittimazione soggettiva del richiedente costituisce un profilo rilevante dell'attività edilizia amministrativa.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Il Comune conserva un generale potere-dovere di vigilanza sull'attività edilizia e può adottare provvedimenti repressivi e ripristinatori anche in presenza di CILA.
art. 19, commi 6-bis e 6-ter, l. 241/1990
La permanenza dei poteri di vigilanza edilizia e la tutela del terzo confermano che gli istituti di liberalizzazione non eliminano il controllo successivo dell'amministrazione, pur non configurando per la CILA un controllo sistematico analogo a quello della SCIA.
Massime di principio
- La CILA, anche se tardiva, non può essere oggetto di un provvedimento amministrativo tipico di diniego, irricevibilità, improcedibilità, archiviazione o sospensione, in assenza di una specifica base normativa: un simile atto è nullo per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990.
- La natura liberalizzata dell'attività soggetta a CILA non impedisce all'amministrazione di esercitare i poteri successivi di vigilanza e repressione degli abusi edilizi previsti dagli artt. 27 e seguenti del d.P.R. 380/2001.
- Il singolo comproprietario può presentare una CILA relativa a un intervento che incide sul bene comune solo se dispone del consenso, anche tacito, degli altri comproprietari o se le circostanze concrete dimostrano l'esistenza di un pactum fiduciae; in mancanza, l'amministrazione può contestare la legittimazione del dichiarante.
- La sanzione pecuniaria prevista per la mancata o tardiva CILA non esclude l'esercizio dei poteri di vigilanza sostanziale sull'attività edilizia, compresa l'adozione dell'ordine di ripristino quando l'intervento sia privo della necessaria legittimazione o non conforme alla disciplina edilizia.
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