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Sentenza

Sentenza n. 739/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione del 10.04.2026 con cui è stata consentita l’ostensione della documentazione di gara dell’aggiudicataria in forma parzialmente oscurata e, per l’effetto, è stato negato parzialmente l’accesso richiesto da SMAC Multiservizi S.r.l. con istanza del 18.03.2026; - ove occorra, del silenzio-diniego serbato dall’Amministrazione resistente in relazione alle ulteriori componenti documentali richieste e non ostese integralmente entro i termini di legge; E PER LA CONSEGUENTE declaratoria del diritto della ricorrente SMAC Multiservizi S.r.l. di accedere (in visione ed estrazione di copia) alla documentazione richiesta in forma integrale, salvi i soli oscuramenti di dati personali non pertinenti e non indispensabili ai fini difensivi, previa puntuale motivazione; NONCHE’ CON CONSEGUENTE ORDINE alla Prefettura – U.T.G. di Lecce di consentire l’ostensione e il rilascio di copia della documentazione richiesta, con fissazione di un termine ex art. 116 c.p.a.

Giustizia amministrativa202600380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: parziale diniego di accesso alla documentazione di gara dell'aggiudicataria, con ostensione in forma parzialmente oscurata, e silenzio-diniego sulle ulteriori componenti documentali richieste

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

SMAC Multiservizi S.r.l. ha impugnato la comunicazione del 10 aprile 2026 con cui la Prefettura aveva consentito soltanto un’ostensione parziale e oscurata della documentazione di gara dell’aggiudicataria, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso integrale, salvo i soli oscuramenti relativi a dati personali non pertinenti e non indispensabili per la difesa. È stato inoltre dedotto, ove occorrente, il silenzio-diniego formatosi sulle ulteriori componenti documentali non integralmente ostese entro i termini di legge. La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’ordine alla Prefettura di consentire l’ostensione e il rilascio delle copie.

La decisione

Nel corso del giudizio la Prefettura ha depositato, il 27 aprile 2026, documentazione comprovante l’avvenuta ostensione della documentazione richiesta. La ricorrente, preso atto dell’integrale soddisfacimento della propria pretesa, ha chiesto il 5 maggio 2026 la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In presenza della concorde dichiarazione delle parti, il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate per ragioni equitative, con salvezza del diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato versato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    La ricorrente ha richiesto l’ordine giudiziale di ostensione della documentazione nell’ambito del rito in materia di accesso; il giudice non ha tuttavia dovuto decidere nel merito, essendo intervenuta l’ostensione nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato contro un diniego o un parziale diniego di accesso, l’amministrazione consente integralmente l’ostensione richiesta e la parte ricorrente dichiara di essere stata soddisfatta, il giudizio deve essere definito per cessazione della materia del contendere.
  • L’avvenuta ostensione della documentazione richiesta durante il processo elimina l’interesse alla decisione di merito sulla legittimità del diniego impugnato, purché la pretesa di accesso risulti integralmente soddisfatta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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