Sentenza del 09/02/2021 n. 3077 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per imposte IRPEF relative agli anni 1990, 1991, 1992. Il ricorrente eccepiva la decadenza/prescrizione del potere di riscossione (anche in relazione alle sospensioni connesse al sisma 1990 e ai termini di iscrizione a ruolo), nonche' vizi connessi all'omessa motivazione della cartella e all'omesso invio dell'avviso bonario. In sede di cassazione sono state altresi' dedotte nullita'/omesse pronunce e violazioni di varie norme tributarie e processuali.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo relativo alla nullita' per carenza del contraddittorio nel giudizio di secondo grado (l'appello dell'Agenzia non era stato notificato al concessionario partecipante in primo grado). Per effetto di cio' ha cassato la sentenza della CTR, ha assorbito gli altri motivi e ha rinviato la causa alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario e riesaminare la controversia. Ha inoltre disposto che il giudice di rinvio si pronunci sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
La Corte richiama l'art. 331 c.p.c. per affermare l'obbligo di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione quando tutte le parti erano presenti in primo grado e la causa e' inscindibile o tra loro dipendente; la mancata integrazione in appello determina la nullita' del giudizio di secondo grado.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Motivo di cassazione invocato per nullita' della sentenza per carenza del contraddittorio; la Corte ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato la sentenza per vizio rilevabile d'ufficio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato nei motivi di ricorso relativi a presunte violazioni di norme tributarie e omissioni, ma la Corte ha assorbito tali motivi dopo aver accolto quello procedurale e non si e' pronunciata sul merito sostanziale.
L. n. 388/2000, art. 138
Norma richiamata dal ricorrente in relazione a questioni di sospensione/termine; dal testo della sentenza non emerge una pronuncia di merito su questa norma, essendo il giudizio cassato per vizi processuali.
O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, art. 5
Richiamata nel ricorso relativo ai termini connessi al sisma del 1990; la Corte non si e' pronunciata sul contenuto applicativo della norma, avendo disposto il rinvio per integrazione del contraddittorio.
DPR n. 600/1973, art. 36-bis
Citando disposizioni sul rapporto sostanziale tributario, il ricorrente ne ha dedotto profili di decadenza/prescrizione; la Corte non ha deciso il merito sulla base di questa norma.
DPR n. 602/1973, artt. 17 e 25
Norme sul procedimento di riscossione e notifiche richiamate dalle parti; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di questioni attinenti alla decadenza del potere di riscossione, fosse necessario notificare l'appello al concessionario, ma non ha valutato le disposizioni nel merito.
D.L. n. 106/2005, art. 1
Invocato nel ricorso come riferimento normativo; dalla decisione di cassazione non emerge un'applicazione sostanziale della norma essendo la pronuncia concentrata sul vizio processuale.
L. n. 289/2002, art. 9, comma 17
Citata nei motivi di ricorso; la Corte non si e' espressa sul suo contenuto perche' ha accolto il motivo procedurale e ha rinviato la causa per nuovo esame.
D.L. n. 300/2006, art. 3-quater
Richiamato nel ricorso; nessuna statuizione di merito nella sentenza di cassazione rispetto a questa disposizione, che resta da valutare in sede di rinvio.
D.L. n. 248/2007
Cita varie norme tributarie richiamate nel gravame; la Corte ha deciso sul vizio processuale senza entrare nel merito delle interpretazioni normative proposte.
Massime di principio
- Se in primo grado era parte anche il concessionario alla riscossione e l'impugnazione in appello concerne questioni relative alla decadenza/potere di riscossione (o questioni non meramente limitate all'esistenza dell'obbligazione sostanziale), l'appello deve essere notificato anche al concessionario: la mancata notificazione e la mancata integrazione del contraddittorio comportano la nullita' del giudizio di secondo grado.
- L'obbligo di integrare il contraddittorio in sede di impugnazione trova fondamento nell'art. 331 c.p.c. quando la causa e' inscindibile o le questioni tra le parti sono tra loro dipendenti; tale vizio e' rilevabile d'ufficio anche in Cassazione.
- Quando la controversia riguarda profili di decadenza del potere di riscossione o di irregolarita' procedurali (es. mancato invio di avvisi, motivazione della cartella), non e' sufficiente chiamare in causa solo l'Amministrazione finanziaria: e' necessario coinvolgere il soggetto che materialmente ha emesso o eseguito l'atto di riscossione.
- La qualificazione, da parte del giudice, di un'eccezione come "prescrizione" o "decadenza" non determina ultrapetizione se i fatti dedotti sono gli stessi; il giudice puo' rivalutare la qualificazione giuridica purché restino invariati i fatti allegati dalle parti.
- In presenza di un vizio processuale di contraddittorio il rimedio e' la cassazione con rinvio per integrazione e nuovo esame, mentre le questioni di merito (sospensioni, termini, applicazione di disposizioni tributarie) restano da decidere all'atto del corretto coinvolgimento delle parti.
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