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Ordinanza

Ordinanza n. 34/2026 - Campobasso, Sezione 1

entrambi i ricorsi per l’ottemperanza del giudicato formatosi sui capi di rispettivo interesse della sentenza della Corte di Appello di Campobasso, Sez. Lav., n. 122/2021, pubblicata il 28.10.2021.

Giustizia amministrativa202200350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, Sez. Lavoro, n. 122/2021, relativo al pagamento di somme dovute dall'Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Sono stati proposti due ricorsi per l'ottemperanza dei capi di rispettivo interesse della sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, Sez. Lavoro, n. 122/2021, che aveva condannato l'Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso al pagamento delle somme spettanti ai ricorrenti. Con la precedente sentenza n. 93/2023 il TAR aveva ordinato all'Ente il pagamento delle somme ed estromesso la Regione Molise, ritenendola estranea al rapporto di lavoro e al titolo esecutivo. Nel prosieguo, a seguito della soppressione dell'Ente e della gestione liquidatoria, il Commissario ad acta ha riferito dell'avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio e della deliberazione del Commissario liquidatore diretta a consentire il trasferimento alla Regione dei beni e dei residui attivi dell'Ente. I ricorrenti hanno quindi integrato il contraddittorio nei confronti della Regione, invocando l'art. 8 della legge regionale Molise n. 4/2019 e sostenendo che la Regione, quale soggetto subentrante nei rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso, dovesse completare il trasferimento dei beni e procedere alla soddisfazione del credito. La Regione ha eccepito che la liquidazione non fosse formalmente conclusa, poiché l'elencazione dei beni non avrebbe avuto sufficiente contenuto estimativo, e che il subentro non potesse ritenersi perfezionato automaticamente in assenza della chiusura della liquidazione.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione. Ha ritenuto che la soppressione dell'Ente non comporti l'estinzione immediata dei rapporti giuridici, ma apra una fase liquidatoria destinata alla definizione dei rapporti attivi e passivi. Ha interpretato l'art. 8 della legge regionale Molise n. 4/2019 nel senso che la Regione Molise, pur non essendo originariamente destinataria della condanna contenuta nel titolo esecutivo e pur essendo stata inizialmente estromessa dal giudizio, non può più considerarsi estranea alla vicenda, poiché conserva il potere-dovere di concludere il procedimento di liquidazione e di subentrare nei rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso, nonché nei diritti sui beni strumentali. Ha quindi assegnato alla Regione sei mesi per ultimare la procedura di liquidazione e subentro e per porre in essere tutte le attività necessarie alla soddisfazione del credito risultante dal giudicato. Ha inoltre accolto la richiesta di proroga del Commissario ad acta, assegnandogli ulteriori sei mesi decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione. Il Commissario dovrà supervisionare l'attività regionale, fornire il supporto richiesto e presentare una relazione aggiornata; in caso di persistente inerzia regionale, potrà sostituirsi all'Amministrazione previa ulteriore richiesta e indicazione del TAR. L'ordinanza non definisce ancora definitivamente l'ottemperanza, ma impartisce ordini conformativi e chiarimenti sull'esecuzione del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 8 l.r. Molise n. 4/2019

    «La Regione Molise, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dei soppressi Enti Provinciali per il Turismo e nei diritti reali di godimento e di proprietà sui beni strumentali posseduti dagli stessi Enti per il turismo.»

    La Regione subentra nei rapporti attivi e passivi degli enti provinciali per il turismo soppressi e conserva il potere di concludere il procedimento di liquidazione e subentro, anche ai fini della soddisfazione dei crediti oggetto del giudicato.

  • art. 194 d.lgs. 267/2000

    «di riconoscere [...] la legittimità del debito fuori bilancio»

    È richiamato quale base del riconoscimento del debito derivante dalla sentenza della Corte d'Appello.

  • artt. 27 ss. cod. civ.

    Richiamati per il principio generale secondo cui il verificarsi di una causa di estinzione dell'ente non determina l'estinzione immediata, ma l'apertura della liquidazione e la definizione dei rapporti attivi e passivi.

  • artt. 2487 ss. cod. civ.

    Richiamati, insieme alle norme sulla liquidazione, quale conferma del principio generale sulla permanenza della fase liquidatoria dopo la cessazione dell'ente.

  • artt. 194-215 legge fallimentare

    Richiamati come ulteriore riferimento sistematico alla fase di liquidazione e alla definizione dei rapporti giuridici dell'ente.

  • art. 34 c.p.a.

    Non espressamente richiamato nel testo; nessuna interpretazione specifica evincibile.

Massime di principio

  • La soppressione o cessazione di un ente pubblico non determina automaticamente l'estinzione immediata dei suoi rapporti giuridici: deve essere definita la fase liquidatoria, destinata alla ricognizione e regolazione delle posizioni attive e passive.
  • Quando una legge regionale dispone il subentro della Regione nei rapporti attivi e passivi di un ente soppresso e nei diritti sui suoi beni, la Regione conserva il potere-dovere di completare il procedimento di liquidazione e subentro, anche se il titolo giudiziale originario aveva condannato esclusivamente l'ente soppresso.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione subentrante un termine per completare le attività amministrative necessarie all'esecuzione del giudicato e può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta in ragione della complessità dell'incarico.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di supervisionare l'attività dell'amministrazione obbligata e, in caso di persistente inerzia, di procedere alla sostituzione dell'amministrazione nelle attività necessarie all'esecuzione del giudicato, previa ulteriore indicazione del giudice dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiordino e organizzazione della PA
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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