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Sentenza

Sentenza n. 445/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 599 del 2020: a) del Verbale Conferenza di Servizi del 30.9.2020, con cui si dà atto che l’istanza di cui alla pratica SUAP 000031/2020 ha riportato l’assenso delle Amministrazioni/Servizi partecipanti alla Conferenza, con la conseguente attivazione dei provvedimenti necessari per l’approvazione della Variante al PRG del Comune di Vallefoglia; b) di ogni atto, parere, documento, acquisito al procedimento della Conferenza di Servizi, anche se non conosciuto; c) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente; quanto al ricorso n. 193 del 2021: per l’annullamento a) della deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 25.02.2021 del Comune di Vallefoglia di approvazione variante al PRG vigente per il comparto produttivo MP4. Pratica edilizia PP10-2020; b) della determinazione n.1 del 12.01.2021 del Responsabile Ufficio S.U.A.P. con cui è stato approvato il verbale della Conferenza di Servizi del 30.09.2020 relativo al progetto per Piano Particolareggiato e Laboratorio Comparto MP4, Variante al PRG vigente, ubicazione via Mazzini n.75 Comune di Vallefoglia. Ditta Rivacold srl; c) del decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 364/2020 con cui è stato espresso parer favorevole di conformità condizionatamente all’adeguamento dei rilievi contenuti nel parere prot. n. 38197 del 28.12.2020, Settore 6, Pianificazione territoriale, della Provincia di Pesaro e Urbino; d) della nota comunale del 24.11.2020 di integrazione del Verbale conferenza dei servizi del 30.09.2020; e) del parere prot. n. 38197 del 28.12.2020, settore 6, della Provincia di Pesaro e Urbino; f) del verbale Conferenza di servizi del 30.09.2010, con cui si dà atto che l’istanza di cui alla pratica SUAP 000031/2020 ha riportato l’assenso delle Amministrazioni/Servizi partecipanti alla Conferenza di servizi, con la conseguente attivazione dei provvedimenti necessari per l’approvazione della Variante al PRG del Comune di Vallefoglia; g) di ogni atto, parere, documento, acquisito al procedimento della Conferenza di servizi, anche se non conosciuto; - ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente; quanto al ricorso n. 83 del 2023: per l’annullamento - della delibera Consiglio Comunale n.46 del 28.11.2022 di presa d''atto della Convenzione integrativa al piano particolareggiato e laboratorio comparto MP4 variante al PRG vigente; determina Settore 4 Urbanistica e Lavori Pubblici n.298 del 10.11.2022 avente a oggetto annullamento del permesso di costruire n.1 del 03.01.2022 (P.E. PP10/2020) e del permesso di costruire n.2 del 03.01.2022 (P.E. PP10/A/2020) ai sensi dell''art.21 -nonies L.241/1990; nota comunale del 30.11.2022 in risposta a diffida prot 25084 del 25.11.2022; e ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato.

Giustizia amministrativa202300083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di conferenza di servizi, variante al PRG, titoli paesaggistici ed edilizi e successivi atti comunali relativi al comparto produttivo MP4

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, con tre ricorsi riuniti e motivi aggiunti, gli atti relativi alla variante al PRG e all’assenso urbanistico-edilizio per il comparto produttivo MP4, promosso mediante procedimento SUAP dalla controinteressata. Nel ricorso n. 599/2020 hanno dedotto la nullità del verbale della conferenza di servizi per l’assenza del soggetto incaricato della verbalizzazione, nonché violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, coerenza e clare loqui, con eccesso di potere per sviamento. Nel ricorso n. 193/2021 hanno contestato, tra l’altro, l’ammissibilità della variante per carenza dei presupposti, l’assenza di un titolo edilizio efficace, la nullità del verbale della conferenza di servizi, la violazione del contraddittorio, dei principi di buona amministrazione e la carenza di legittimazione attiva della controinteressata. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche l’autorizzazione paesaggistica, il parere della Soprintendenza, la convenzione integrativa e i permessi di costruire. Con il ricorso n. 83/2023 hanno censurato la determinazione comunale di annullamento dei precedenti permessi di costruire e la deliberazione consiliare di presa d’atto della convenzione integrativa, deducendo violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dell’art. 42 d.lgs. 267/2000, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti e invalidità della convenzione integrativa. Il punto decisivo, esaminato preliminarmente, è stato tuttavia l’originaria carenza di interesse a ricorrere: i ricorrenti si sono limitati a richiamare la qualità di proprietari confinanti, senza allegare e provare uno specifico, concreto e attuale pregiudizio derivante dalle modifiche progettuali e dagli interventi assentiti.

La decisione

Il TAR ha riunito i tre giudizi per connessione soggettiva e oggettiva e ha accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune e dalla controinteressata. Il Collegio ha distinto la legittimazione a ricorrere dall’interesse a ricorrere: la vicinitas può fondare una situazione differenziata e quindi la legittimazione, ma non dimostra automaticamente l’interesse concreto, personale e attuale all’annullamento. Nel caso esaminato, i ricorrenti non hanno dimostrato alcun pregiudizio specifico derivante dalla variante e dai titoli impugnati. Il progetto manteneva l’edificio industriale già realizzato e prevedeva soltanto l’ampliamento interno degli uffici, senza aumento di cubatura, modifiche della sagoma, dei prospetti o dell’altezza, oltre a modifiche del verde pubblico, delle pavimentazioni e del parcheggio pubblico. Tali modifiche, secondo il Collegio, non evidenziavano un serio ed effettivo pregiudizio per la sfera giuridica dei confinanti. È stato inoltre escluso che potessero dimostrare l’interesse a ricorrere: il precedente giudizio sul silenzio del Comune, avente oggetto diverso; la partecipazione al procedimento; oppure l’interesse all’accesso agli atti. Tutti i ricorsi e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati inammissibili senza esame dei vizi dedotti. Le spese sono state compensate per la problematicità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR ha riunito i tre giudizi per connessione soggettiva e oggettiva.

  • art. 76, comma 4, c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 276, comma 2, c.p.c., per l’ordine logico di esame delle questioni, con priorità alle condizioni dell’azione.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato in relazione al precedente ricorso sul silenzio del Comune, ritenuto non rilevante ai fini dell’interesse a ricorrere nei giudizi di annullamento.

  • art. 1 l. 241/1990

    Invocato dai ricorrenti per i principi dell’azione amministrativa; le relative censure non sono state esaminate per l’inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dai ricorrenti in relazione all’obbligo di motivazione; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 42 d.lgs. 267/2000

    Invocato con riguardo alla competenza del Consiglio comunale sulla convenzione integrativa; la relativa censura non è stata esaminata per difetto di interesse a ricorrere.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al buon andamento; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato nella determinazione comunale di annullamento dei precedenti permessi di costruire; l’atto non è stato scrutinato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 22/2021

    Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.

    La vicinitas può individuare la legittimazione, ma il ricorrente deve comunque allegare e provare uno specifico pregiudizio concreto, personale e attuale derivante dal titolo edilizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo di impugnazione il giudice deve verificare, anche d’ufficio, sia la legittimazione sia l’interesse a ricorrere; la titolarità di una posizione differenziata non esonera il ricorrente dall’allegare e provare l’utilità concreta conseguibile dall’annullamento.
  • La vicinitas rispetto all’area oggetto di una variante urbanistica o di un intervento edilizio può fondare la legittimazione a ricorrere, ma non dimostra automaticamente l’interesse al ricorso: è necessario provare uno specifico, personale, concreto e attuale pregiudizio prodotto dall’atto impugnato.
  • In caso di impugnazione di una variante urbanistica, anche particolareggiata, la mera prossimità dei terreni non è sufficiente; il ricorrente deve indicare le concrete ricadute lesive della variante sulla fruizione o sulla situazione giuridica dei propri immobili.
  • La partecipazione al procedimento amministrativo e l’interesse a conoscere o ottenere gli atti del procedimento non coincidono con l’interesse a impugnare il provvedimento finale: l’interesse partecipativo o ostensivo non prova di per sé l’esistenza di un pregiudizio sostanziale.
  • Quando il ricorrente non dimostra un pregiudizio effettivo derivante da modifiche progettuali prive di incremento di volumetria, sagoma o altezza, l’impugnazione degli atti urbanistici ed edilizi deve essere dichiarata inammissibile senza esame dei vizi di legittimità dedotti.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiTitoli abilitativi ediliziLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereDifetto di motivazione

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