Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) Del Decreto del Direttore dell’USR Lazio prot. n. -OMISSIS- del 12.11.2024, successivamente conosciuto, con cui “Alla Scuola Paritaria “-OMISSIS-” con sede in Cassino, -OMISSIS-, è negata l’autorizzazione al funzionamento della classe quinta collaterale, relativamente all’indirizzo - FRTD5O500I – Istituto Tecnico Economico AFM”, Pur trattandosi della prima ed unica classe collaterale richiesta, per il predetto indirizzo, e dovuta per legge ex art. 4.8 DM 83/2008 e pur in presenza di studenti lavoratori, v. all. 1; C) Del decreto collettivo del Direttore dell’USR Lazio prot. n. -OMISSIS- dell’11.10.2024 nella parte in cui non ha esteso la parità scolastica alla predetta classe attivata e funzionante dalla scuola ricorrente escludendola dall’elenco ivi allegato delle scuole a cui è stata riconosciuta la parità scolastica alle classi V collaterali B in precedenza richieste per il corrente anno scolastico 2024-25, v. all. 2; D) Ove occorra, in parte qua, della nota dell’USR Lazio prot. n. -OMISSIS- del 03.09.2024 relativa agli adempimenti in carico agli istituti scolastici paritari di ogni ordine e grado della regione Lazio, per l’avvio dell’a.s. 2024/25 e per l’autorizzazione allo sdoppiamento delle classi e/o al funzionamento di classi collaterali, poiché in contrasto con la normativa primaria del settore scolastico, v. all. 3; E) Ove occorra del preavviso di rigetto prot. nr. -OMISSIS- del 25.10.2024, v. all. 4; F) Ove occorra, in parte qua, del D.M. n. 267 del 2007 recante regolamento sulla “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento…”, nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio. G) Ove occorra, in parte qua del D.M. n. 83/2008 recante Linee Guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub A), B), C), D) ed E) nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio. H) Nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- SRL il 2\1\2025: per l’annullamento: I) Del decreto del DG dell’USR – Ufficio scolastico regionale del Lazio – Direzione Generale dell’11.12.2024 prot. Nr. -OMISSIS-, recante Mancata autorizzazione all’attivazione della richiesta classe collaterale.

Giustizia amministrativa202414286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi e atti connessi relativi all'autorizzazione e al riconoscimento della parità scolastica per una classe quinta collaterale di un istituto tecnico economico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto del Direttore dell'USR Lazio che negava l'autorizzazione al funzionamento di una classe quinta collaterale dell'indirizzo Istituto Tecnico Economico AFM presso una scuola paritaria, nonché il decreto collettivo che non aveva esteso alla classe la parità scolastica, la nota relativa agli adempimenti per l'avvio dell'anno scolastico e l'autorizzazione allo sdoppiamento o al funzionamento di classi collaterali, il preavviso di rigetto, nonché, ove occorrenti, i decreti ministeriali regolativi della materia e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto dell'11 dicembre 2024 recante la mancata autorizzazione all'attivazione della classe collaterale. Dagli atti riportati emerge che la ricorrente deduceva, tra l'altro, che si trattasse della prima e unica classe collaterale richiesta per l'indirizzo, che l'attivazione fosse dovuta ai sensi dell'art. 4.8 del d.m. n. 83/2008 e che fossero presenti studenti lavoratori. Il giudizio non è stato tuttavia deciso nel merito, poiché la ricorrente, con nota depositata il 17 febbraio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che, in virtù del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere esercitato solo su iniziativa del soggetto che si ritiene leso. Pertanto, una volta dichiarata, prima della decisione di merito, la sopravvenuta mancanza di interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può procedere all'esame sostanziale degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    «in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell'introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati»

    La dichiarazione della parte, resa prima della decisione di merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e impedisce al giudice di esaminare il merito.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe tra le disposizioni applicabili; il testo della sentenza non esplicita uno specifico ulteriore profilo interpretativo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il giudice può esercitare il sindacato giurisdizionale soltanto su iniziativa del soggetto che afferma di essere leso e il processo rimane nella disponibilità della parte che lo ha instaurato.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima della definizione nel merito, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare la legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.