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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12640/2020 del 25/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La società cliente aveva convenuto in giudizio l’avvocata chiedendo di accertare che non era debitrice dei compensi di Euro 1.273.538 liquidati dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano e che il compenso dovesse essere determinato secondo un accordo basato su tariffa oraria o sul valore della controversia. L’incarico riguardava l’assistenza in un contenzioso con l’Agenzia delle entrate, originato da una verifica fiscale e dalle contestazioni di violazioni tributarie, poi definito con transazione; la prestazione contestata era riferita al periodo novembre 2002-febbraio 2003. Con separato atto la società oppose il decreto ingiuntivo n. 17994/2004, ottenuto dall’avvocata per Euro 1.176.178,21. L’avvocata eccepì la nullità degli atti introduttivi per carenza di procura e formulò domanda riconvenzionale per Euro 2.674.962,60. Intervennero due studi professionali, sostenendo che nel periodo marzo 2001-ottobre 2002 l’avvocata aveva operato come socia e che il relativo compenso, già pagato, era stato concordato su base oraria. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 943/2009, revocò il decreto ingiuntivo e determinò il compenso in Euro 180.117,70; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3825 del 29 ottobre 2014, rigettò sia l’appello principale dell’avvocata sia quello incidentale della società. In cassazione l’avvocata formulò cinque motivi: 1) motivazione apparente e omesso esame di fatti storici decisivi, tra cui quelli relativi al valore della controversia, ai criteri di liquidazione e al concorso di più professionisti; 2) invalidità della procura alle liti della società per asserita carenza di poteri rappresentativi del firmatario; 3) erronea determinazione del valore della pratica tributaria, per non aver incluso le sanzioni prospettate dall’Amministrazione finanziaria oltre alle imposte; 4) violazione delle regole sull’onere e sulla valutazione delle prove, per non avere verificato l’attività effettivamente svolta da ciascun professionista ai fini della ripartizione del compenso; 5) mancata motivazione sulle eccezioni di tardività e inammissibilità delle domande dei terzi intervenuti e sulla carenza di interesse all’intervento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla dedotta apparenza della motivazione, poiché la sentenza d’appello esponeva concisamente le ragioni di fatto e di diritto; la restante parte è stata dichiarata inammissibile perché anticipava censure successive senza autonoma formulazione. Il secondo motivo è stato respinto: l’interpretazione dello statuto societario e della procura come conferenti una delega generale, comprendente poteri sostanziali e processuali, era plausibile e conforme ai principi sulla rappresentanza nelle società di capitali. Il terzo motivo è stato rigettato perché, per l’assistenza in pratiche tributarie, il valore rilevante era quello dell’imposta richiesta, secondo l’art. 5, comma 6, della tariffa forense, e non quello delle sanzioni. Il quarto motivo è stato respinto in quanto mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove: i giudici di merito avevano motivatamente ritenuto che la transazione fosse frutto della collaborazione di tre professionisti e che l’attività dell’avvocata nel periodo considerato proseguisse quella già svolta in precedenza. Anche il quinto motivo è stato respinto: il giudice d’appello aveva fatto propria la motivazione del Tribunale, che aveva qualificato l’intervento dei due studi come adesivo, senza autonome domande, proponibile fino all’udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell’art. 268 c.p.c., e aveva individuato il loro interesse nell’equivocità delle richieste e argomentazioni dell’avvocata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione della sentenza impugnata non è apparente, ma risponde pienamente al dettato di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, che identifica il contenuto della medesima nella “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”

    La motivazione è sufficiente ai fini di legge se espone concisamente le ragioni di fatto e di diritto; in cassazione è denunciabile l’anomalia che incide sull’esistenza stessa della motivazione, non il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 20 dello statuto della società

    i giudici di merito hanno ricavato che lo statuto della società Whirpool non pone limiti all’esercizio di tale facoltà di delega, anche da parte dell’amministratore unico e dei singoli amministratori, delega che può avere ad oggetto attività di natura sia sostanziale che processuale, con interpretazione plausibile che, come tale, non è censurabile da parte di questa Corte di legittimità.

    La previsione statutaria che consente di nominare procuratori e delegare la firma sociale, interpretata senza limiti espressi, può fondare una delega comprensiva di attività sostanziali e processuali; l’interpretazione plausibile dei giudici di merito non è riesaminabile in cassazione.

  • art. 5, comma 6, D.M. 5 ottobre 1994, n. 585

    Il giudice d’appello – come quello di primo grado – ha correttamente applicato la norma specificamente dettata “per l’assistenza in pratiche in materia tributaria” dell’art. 5, comma 6, delle tariffe forense (D.M. n. 585 del 1994, Regolamento recante approvazione della Delib. Consiglio Nazionale Forense 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali), per il quale “si ha riguardo al valore dell’imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali”.

    Per la liquidazione del compenso relativo all’assistenza in una pratica tributaria, il valore della pratica è determinato con riferimento all’imposta, tassa o contributo richiesti, entro il limite temporale quinquennale previsto per gli oneri poliennali; nel caso deciso, il parametro era l’ammontare delle maggiori imposte richieste, non le sanzioni.

  • art. 268, comma 1, c.p.c.

    il giudice d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha fatto sua la motivazione del Tribunale, che aveva qualificato l’intervento intervento che, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, è proponibile sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, art. 268 c.p.c., comma 1 – come meramente adesivo rispetto alla posizione fatta valere da Whirpool, senza la proposizione di autonome domande

    L’intervento volontario può essere proposto fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Se è meramente adesivo e non contiene domande autonome, non si pone una questione di tardività di domande proprie dell’interveniente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza soddisfa l’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. quando espone in modo conciso le ragioni di fatto e di diritto della decisione; in cassazione rileva soltanto un’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante e investa l’esistenza stessa della motivazione, non la mera insufficienza.
  • Nelle società di capitali la rappresentanza processuale non è attribuibile senza la corrispondente rappresentanza sostanziale per il rapporto dedotto in giudizio. La delega dei poteri di rappresentanza può tuttavia comprendere attività processuali e sostanziali quando, in base allo statuto e al contenuto della procura, attribuisca il potere di decidere e attuare le modalità di definizione dei rapporti controversi.
  • Nella liquidazione degli onorari per l’assistenza in pratiche tributarie, il valore della pratica va determinato sulla base dell’imposta, tassa o contributo richiesti, con il limite quinquennale per gli oneri poliennali; il valore delle sanzioni non concorre al parametro indicato dalla tariffa applicata nel caso deciso.
  • La censura in cassazione che, pur denunciando violazioni di legge o omesso esame, sollecita una nuova valutazione degli elementi fattuali e probatori già apprezzati dai giudici di merito non è accoglibile quando tale valutazione è adeguatamente motivata.
  • L’intervento volontario meramente adesivo, privo di autonome domande, è proponibile fino all’udienza di precisazione delle conclusioni; in assenza di domande proprie non si configura una questione di tardività delle stesse.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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