Cassazione Penale, Ordinanza n. 20791/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità del motivo, rilevando la mancanza di correlazione tra le censure e la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione aggravato dalla recidiva contestata. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico perché sostanzialmente riproponeva argomenti già esaminati e disattesi in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato quale base della fattispecie tentata oggetto di conferma di condanna
art. 624-bis c.p.
richiamato quale norma incriminatrice del reato contestato, nella forma tentata
art. 99 c.p.
richiamato in relazione alla contestata recidiva
art. 591 c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della decisione impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito.
- La specificità del motivo va valutata verificando l'effettiva correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e le argomentazioni del ricorso; in difetto, opera la sanzione dell'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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