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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30151/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Grandinetti impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di restituzione dei beni formalmente intestati alla moglie (Marra) mentre aveva annullato il sequestro dei beni a lui intestati. Deduceva la violazione di legge (art. 325 c.p.p., in relazione all'art. 321, comma 2) sostenendo che il decreto di sequestro preventivo era privo della motivazione sul periculum in mora e sulla valutazione autonoma del fumus commissi delicti e che tale nullità originaria si sarebbe dovuta estendere all'intero compendio patrimoniale sequestrato, compresi i beni intestati al terzo presunto interposto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha condiviso che il sequestro dei beni intestati alla Marra si era basato sull'assunto che ella fosse terzo intestatario di beni riconducibili all'indagato; ha ritenuto il decreto viziato per carenza motivazionale (assenza di autonoma valutazione di periculum e fumus) e ha affermato che tale vizio impatta anche sui beni formalmente intestati al terzo interposto. Ne consegue che il reale titolare (Grandinetti) ha legittimazione a impugnare il vincolo reale anche in ordine ai beni intestati alla terza. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 324 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato come titolo della censura per vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata; il ricorso invoca l'articolo in relazione all'obbligo motivazionale delle decisioni che incidono sulle garanzie processuali.

  • art. 321, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione con l'art. 325 per sottolineare l'obbligo di motivare in punto di periculum in mora nei sequestri finalizzati alla confisca.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Indicata quale norma ai sensi della quale è disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente.

  • art. 42 Costituzione

    Invocato dal Collegio come garanzia costituzionale che vieta un vuoto di tutela qualora al reale titolare fosse preclusa la possibilità di impugnare il vincolo reale.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3 n. 40182/2022; Sez. U. n. 46201/2018; Sez. 3 n. 26196/2010; Sez. 3 n. 16352/2021; Sez. 3 n. 8625/2022)

    Richiamata per i principi secondo cui il vizio motivazionale delle misure cautelari deve essere dedotto e valutato in sede di riesame e per i criteri di legittimazione ad impugnare le misure cautelari reali; la Corte applica tali precedenti distinguendo i casi in cui il terzo è presunto interposto.

Massime di principio

  • La carenza di motivazione sulla sussistenza del periculum in mora o del fumus commissi delicti nel decreto di sequestro preventivo può determinare la nullità della misura e l'annullamento del vincolo reale sull'intero compendio patrimoniale sequestrato, anche se parte dei beni è formalmente intestata a terzi.
  • Se il sequestro è fondato sulla presunzione che un terzo sia mero intestatario (terzo interposto), il reale titolare può avere legittimazione a impugnare il vincolo reale anche in relazione ai beni formalmente intestati al terzo, per evitare un vuoto di tutela della sua garanzia costituzionale.
  • La verifica della legittimazione all'impugnazione richiede attenzione alla situazione di fatto prospettata dal ricorrente: non va dichiarata inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione del reale titolare che non contesta la titolarità sostanziale dei beni.
  • Il giudice del riesame deve compiere una valutazione autonoma e documentata del fumus e del periculum quando questi profili sono dedotti; il mancato esame configura un vizio decisorio rilevante.
  • L'onere di dimostrare che i beni intestati a terzi non sono riconducibili al presunto interposto grava sull'azione investigativa e, in ultima analisi, sull'accusa; senza adeguata prova della indipendenza patrimoniale del terzo la tutela dell'effettivo proprietario non può essere negata.

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