Sentenza del 25/09/2020 n. 61 - Comm. Trib. II grado di Trento
Avviso di accertamento - Notifica a mezzo pec - Irritualità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione per presunta nullità/irritualità della notifica a mezzo PEC di un avviso di accertamento effettuata prima del 1° luglio 2017: il ricorrente sosteneva che la notifica fosse invalida e quindi inefficace, con conseguente annullamento dell'atto impositivo
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la nullità della notifica PEC non sia comminata da alcuna norma di legge per le notifiche avvenute prima del 1° luglio 2017 e che, anche per gli atti impositivi, trovano applicazione i principi delle notificazioni processuali. In particolare, in caso di eventuale vizio nella notifica, si applica l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) quando il vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del destinatario. La natura sostanziale dell'atto impositivo non esclude l'applicazione di istituti processuali richiamati dalla disciplina tributaria; il rinvio operato dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 alle norme sulle notificazioni civili implica quindi l'applicazione della sanatoria
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
rinvio alle norme sulle notificazioni nel processo civile; termine del 1° luglio 2017 per modifiche relative alla modalità delle notifiche
L'art. 60, richiamando le norme sulle notificazioni civili, consente l'applicazione agli atti tributari dei principi delle notifiche processuali, inclusa la possibilità di sanatoria quando la notifica sia viziata ma abbia raggiunto lo scopo e non abbia pregiudicato la difesa
Codice di Procedura Civile, art. 156 c.p.c.
sanatoria per raggiungimento dello scopo della notificazione
L'art. 156 c.p.c. consente la convalida/irretroattiva efficacia di una notificazione inesatta se il risultato pratico (ricezione/conoscenza dell'atto) ha conseguito lo scopo della notificazione e non è stato compromesso il diritto di difesa; detto istituto è applicabile anche agli atti tributari per effetto del rinvio operato dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Massime di principio
- La semplice irritualità o vizio formale nella notifica PEC di un avviso di accertamento antecedente alle modifiche normative del 1° luglio 2017 non determina automaticamente la nullità dell'atto se non prevista espressamente dalla legge
- Quando la disciplina tributaria rinvia alle norme processuali sulle notificazioni, sono applicabili anche istituti tipici del diritto processuale, come la sanatoria per raggiungimento dello scopo
- Per ottenere l'annullamento per nullità della notifica il ricorrente deve dimostrare che il vizio ha effettivamente pregiudicato il suo diritto di difesa (onere della prova a carico del notificato che impugna)
- Se è dimostrabile che il destinatario ha avuto conoscenza dell'atto nei termini utili per esercitare i propri diritti, la notifica si considera sanata e l'atto impositivo resta valido
- In casi simili valutare documentazione di ricezione (ricevute PEC, log server, timestamp, prove di conoscenza dell'atto) perché sono decisive per stabilire il raggiungimento dello scopo
- Dopo le modifiche normative introdotte con decorrenza del 1° luglio 2017 la disciplina materiale delle notifiche via PEC può essere diversa: verificare la normativa vigente per il periodo di notifica contestato
- In sede di difesa, contestare la conoscenza effettiva dell'atto e dimostrare pregiudizio procedurale sono le strategie più efficaci per opporsi alla sanatoria
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