Sentenza del 25/09/2020 n. 20 - Consiglio di Stato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
la ricorrente chiese, anche in pendenza di procedimento di separazione giudiziale, accesso ed estrazione di copia della documentazione fiscale, reddituale, patrimoniale e finanziaria inerente al coniuge conservata nell'anagrafe tributaria (compreso l'archivio dei rapporti finanziari). L'Agenzia aveva osteso parte della documentazione ma negato l'accesso ai dati della sezione "archivio dei rapporti finanziari", sostenendo che tali dati potevano essere rilasciati solo su istanza ex artt. 492-bis cod. proc. civ. e 155-sexies disp. att. cod. proc. civ., previa autorizzazione del Tribunale. Il contendere verteva sul rapporto fra il diritto di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 e gli strumenti processuali civilistici di acquisizione documentale (artt. 210, 211, 213 cod. proc. civ.; art. 492-bis e 155-sexies disp. att. cod. proc. civ.).
La decisione
il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) ha confermato la decisione del TAR: ha dichiarato che le dichiarazioni, comunicazioni e atti conservati nell'anagrafe tributaria (compreso l'archivio dei rapporti finanziari) sono "documenti amministrativi" ai fini della legge n. 241/1990 e che il diritto di accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dagli strumenti processuali civilistici di esibizione o dagli specifici poteri istruttori nei procedimenti familiari (artt. 155-sexies e 492-bis). Ha inoltre stabilito che l'accesso difensivo può avvenire mediante estrazione di copia e, quando possibile, con modalità telematiche. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
art. 22; art. 24, comma 7
i dati e documenti dell'anagrafe tributaria rientrano nella nozione ampia di "documento amministrativo" (art. 22) e il comma 7 dell'art. 24 garantisce l'accesso difensivo quando la conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici, con onere di dimostrare necessità/corrispondenza/collegamento.
codice di procedura civile
gli strumenti processuali di esibizione e richiesta di informazioni sono metodi istruttori processuali di carattere residuale; la loro previsione non esclude l'esperibilità dell'accesso amministrativo difensivo che opera su piano diverso.
codice di procedura civile - disposizioni di attuazione
art. 492-bis cod. proc. civ.; art. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ.
prevedono specifici poteri del giudice (anche accesso telematico alle banche dati, compresa l'anagrafe tributaria) nei procedimenti di famiglia; tali norme non hanno carattere esclusivo e non impediscono che la parte richieda accesso difensivo all'amministrazione.
d.p.r. n. 605/1973
art. 1; art. 6, comma 7; art. 7, comma 9
disciplinano l'anagrafe tributaria e l'inclusione dei dati reddituali, patrimoniali e delle comunicazioni finanziarie; confermano che i dati inseriti nell'anagrafe sono pertinenti all'attività dell'amministrazione finanziaria e rientrano nell'ambito dei documenti amministrativi.
d.m. 29 ottobre 1996, n. 603
art. 5, comma 1, lett. a) e d)
il decreto ministeriale, pur avendo storicamente limitato l'accesso alla sola "visione" per documentazione finanziaria, è stato superato dalla novella primaria (legge n. 15/2005 e successivi) ed eventuali limiti regolamentari devono essere interpretati alla luce della normativa primaria; l'Adunanza plenaria riconosce prevalenza della normativa primaria che consente estrazione di copia.
Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
citato nel dispositivo relativo alla protezione dei dati personali
i dati personali devono essere trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati; l'accesso è comunque possibile ma subordinato a bilanciamento e all'uso limitato ai fini difensivi e alle sanzioni per uso improprio.
Massime di principio
- I dati reddituali, patrimoniali e finanziari conservati nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, sono "documenti amministrativi" ai sensi della legge n. 241/1990 e pertanto possono essere oggetto di accesso documentale difensivo.
- Il diritto di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 può essere esercitato anche quando sussistono strumenti processuali per acquisire documenti (artt. 210, 211, 213 cod. proc. civ. e artt. 492-bis/155-sexies disp. att.), perché le due discipline sono complementari e operano su piani diversi.
- L'accesso difensivo può essere richiesto prima o in pendenza di un giudizio civile: non è richiesta la preventiva o concomitante istanza al giudice civile e l'accesso può servire anche a decidere se instaurare o come impostare il giudizio.
- Per ottenere l'accesso difensivo è necessario dimostrare la "necessità" (per dati finanziari/economici) e il nesso di "corrispondenza" e "collegamento" tra il documento richiesto e la situazione giuridica che si intende curare o difendere; la richiesta deve essere motivata e circostanziata.
- L'accesso può comprendere l'estrazione di copia (e l'uso di modalità telematiche) quando la normativa primaria lo consente; eventuali limiti regolamentari contrari devono essere interpretati alla luce della legge primaria.
- La tutela della riservatezza economico-finanziaria del controinteressato è valutata nel bilanciamento; la normativa sull'accesso difensivo tende a privilegiare la possibilità di conoscenza se sono soddisfatti i requisiti di necessità/corrispondenza/collegamento, restando salvo il ricorso del controinteressato agli ordinari rimedi (opposizione/impugnazione) e le protezioni previste dal GDPR.
- Gli strumenti processuali di esibizione (artt. 210, 211, 213 cod. proc. civ.) e i poteri istruttori d'ufficio nei procedimenti familiari hanno carattere residuale: il giudice può adottarli quando la parte non può procurarsi la prova con mezzi ordinari, ma non possono essere invocati per escludere sistematicamente l'accesso amministrativo.
- Chi ottiene documenti per via di accesso difensivo è vincolato a usarli esclusivamente per le finalità difensive dichiarate; un uso diverso può integrare responsabilità amministrative, civili e penali.
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