Sentenza del 25/09/2020 n. 59 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Determinazione - Operazioni con soggetti domiciliati in paesi c.d. "black-list" - Deduzione dei relativi costi - Finalità - Compatibilità con le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della disconoscimento o limitazione della deducibilità di costi sostenuti nei confronti di soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 110 TUIR; il ricorrente sosteneva che la norma fosse discriminatoria rispetto a operazioni con soggetti italiani o residenti in Paesi non privilegiati e contraria alle Convenzioni contro le doppie imposizioni
La decisione
la Corte ha ritenuto che l'art. 110 TUIR non abbia efficacia discriminatoria: esso impone un onere probatorio supplementare a carico del contribuente per attestare la reale sussistenza di un rapporto commerciale e l'assenza di finalità esclusivamente fiscali. Tale aggravio probatorio non è gravoso e persegue la finalità legittima di contrastare usi strumentali o abusivi di soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Inoltre la misura è compatibile con le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, che peraltro possono escludere l'applicazione di benefici convenzionali quando lo scopo principale dell'operazione sia ottenere un vantaggio fiscale
Norme richiamate
art. 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
la norma disciplina la deducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata imponendo al contribuente un onere probatorio aggiuntivo per dimostrare la genuinità economica dell'operazione e l'assenza di finalità elusiva
Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (Modello OCSE e principi MLI/PPT)
le convenzioni non impediscono agli Stati contraenti di contrastare abusi o operazioni il cui scopo principale è ottenere un trattamento fiscale più favorevole; principi quali il "principal purpose test" consentono di negare benefici convenzionali se prevale la finalità fiscale
Massime di principio
- L'onere probatorio imposto quando si opera con controparti in Paesi a fiscalità privilegiata è un requisito legittimo e non costituisce discriminazione: richiede di provare la sostanza economica della transazione, non di dimostrare l'assoluta impossibilità di abuso.
- Se l'operazione ha una reale sostanza economica, adegua documentazione contrattuale e commerciale (contratti, ordini, fatture, corrispondenza, prove di pagamento, analisi prezzi di mercato) permette la deduzione dei costi.
- Le autorità fiscali possono contestare e negare benefici o deduzioni quando emerge che lo scopo principale dell'operazione è il vantaggio fiscale; le convenzioni internazionali ammettono strumenti (come il PPT) per contrastare tali abusi.
- Per ridurre il rischio di disconoscimento, le imprese dovrebbero preparare e conservare documentazione che dimostri funzioni, rischi, flussi economici e motivazioni commerciali indipendenti dalla convenienza fiscale.
- In caso di transazioni complesse o con parti correlate in giurisdizioni a bassa tassazione, è prudente ottenere pareri preventivi, valutazioni economiche/transfer pricing e, se possibile, accordi preventivi con l'amministrazione (es. interpelli, APA) per rafforzare la posizione probatoria.
Testo integrale
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