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Sentenza

Sentenza del 25/09/2020 n. 59 - Comm. Trib. II grado di Trento

Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Determinazione - Operazioni con soggetti domiciliati in paesi c.d. "black-list" - Deduzione dei relativi costi - Finalità - Compatibilità con le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione della disconoscimento o limitazione della deducibilità di costi sostenuti nei confronti di soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 110 TUIR; il ricorrente sosteneva che la norma fosse discriminatoria rispetto a operazioni con soggetti italiani o residenti in Paesi non privilegiati e contraria alle Convenzioni contro le doppie imposizioni

La decisione

la Corte ha ritenuto che l'art. 110 TUIR non abbia efficacia discriminatoria: esso impone un onere probatorio supplementare a carico del contribuente per attestare la reale sussistenza di un rapporto commerciale e l'assenza di finalità esclusivamente fiscali. Tale aggravio probatorio non è gravoso e persegue la finalità legittima di contrastare usi strumentali o abusivi di soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Inoltre la misura è compatibile con le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, che peraltro possono escludere l'applicazione di benefici convenzionali quando lo scopo principale dell'operazione sia ottenere un vantaggio fiscale

Norme richiamate

  • art. 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)

    la norma disciplina la deducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata imponendo al contribuente un onere probatorio aggiuntivo per dimostrare la genuinità economica dell'operazione e l'assenza di finalità elusiva

  • Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (Modello OCSE e principi MLI/PPT)

    le convenzioni non impediscono agli Stati contraenti di contrastare abusi o operazioni il cui scopo principale è ottenere un trattamento fiscale più favorevole; principi quali il "principal purpose test" consentono di negare benefici convenzionali se prevale la finalità fiscale

Massime di principio

  • L'onere probatorio imposto quando si opera con controparti in Paesi a fiscalità privilegiata è un requisito legittimo e non costituisce discriminazione: richiede di provare la sostanza economica della transazione, non di dimostrare l'assoluta impossibilità di abuso.
  • Se l'operazione ha una reale sostanza economica, adegua documentazione contrattuale e commerciale (contratti, ordini, fatture, corrispondenza, prove di pagamento, analisi prezzi di mercato) permette la deduzione dei costi.
  • Le autorità fiscali possono contestare e negare benefici o deduzioni quando emerge che lo scopo principale dell'operazione è il vantaggio fiscale; le convenzioni internazionali ammettono strumenti (come il PPT) per contrastare tali abusi.
  • Per ridurre il rischio di disconoscimento, le imprese dovrebbero preparare e conservare documentazione che dimostri funzioni, rischi, flussi economici e motivazioni commerciali indipendenti dalla convenienza fiscale.
  • In caso di transazioni complesse o con parti correlate in giurisdizioni a bassa tassazione, è prudente ottenere pareri preventivi, valutazioni economiche/transfer pricing e, se possibile, accordi preventivi con l'amministrazione (es. interpelli, APA) per rafforzare la posizione probatoria.

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