Sentenza del 25/09/2020 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Ravenna
Art. 15 ter d.P.R. 602/73 - omesso versamento di una rata di importo inferiore a euro diecimila - revoca della rateazione illegittima perché trattasi di lieve inadempimento - non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la revoca della rateazione sostenendo che, ai sensi della lett. a) del comma 3 dell'art. 15‑ter d.P.R. 602/73 (che considera "insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro" come lieve inadempimento), la sua situazione dovesse rientrare nella nozione di lieve inadempimento e quindi non giustificare la revoca. La questione era se l'omesso versamento di una rata possa essere assimilato all'insufficiente versamento previsto dalla norma.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'omesso versamento non possa essere equiparato all'insufficiente versamento disciplinato dalla lett. a) del comma 3: la norma si riferisce a una condotta attiva di pagamento parziale (anche se lieve), mentre nell'omissione manca qualsiasi comportamento attivo. Ne consegue che l'omesso versamento non costituisce "lieve inadempimento" ai sensi della disposizione e la revoca della rateazione è legittima. Pertanto la revoca è stata confermata/accoglibile.
Norme richiamate
art. 15‑ter, comma 3, lett. a) d.P.R. 602/1973
"insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro"
La norma tutela solo il caso di pagamento parziale (anche se lieve) della rata; non può essere estesa per comprendere l'omesso versamento, poiché quest'ultimo è una fattispecie diversa, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi comportamento attivo del contribuente.
Massime di principio
- L'art. 15‑ter, co.3, lett. a) tutela il pagamento parziale entro le soglie previste, ma non l'omissione totale: dunque omissioni di pagamento non rientrano nel concetto di "lieve inadempimento".
- Per evitare la revoca della rateazione è necessario che sia stato effettuato un versamento effettivo: la prova del pagamento parziale e il suo importo sono decisivi per invocare la causa di non revoca prevista dalla norma.
- In presenza di omesso pagamento la pubblica amministrazione può legittimamente revocare la rateazione; il contribuente che vuole opporsi deve dimostrare che non si è trattato di omissione ma di pagamento parziale rientrante nelle soglie normative.
- Nelle controversie similari è importante verificare la natura dell'inadempimento (omissione vs versamento insufficiente), raccogliere ricevute/riscontri di pagamento e contestare tempestivamente l'atto di revoca con documentazione probatoria.
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