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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08173/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di condotte consistite nell'abbandono/deposito di materiale ligneo e di scarto in un'area torrentizia. In particolare, la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla configurabilità del reato ambientale contestato, sostenendo che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse errata e che il materiale non consentisse di affermare la responsabilità dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di danneggiamento/ostruzione del decorso delle acque pubbliche ex art. 632 c.p., negando la sussistenza dei presupposti del reato; 3) censura sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sollecitava una rilettura del merito; il secondo motivo indeducibile e non specifico perché già proposto e disatteso in appello; il terzo motivo inammissibile quanto alle attenuanti generiche per difetto di previa devoluzione alla Corte territoriale e manifestamente infondato quanto alla pena, rientrando la sua determinazione nella discrezionalità del giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la decisione di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che i motivi fossero, in parte, diretti a una rivalutazione del fatto, in parte ripetitivi di doglianze già esaminate in appello, e in parte non proponibili o manifestamente infondati. Non è stata disposta alcuna riforma della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. 152/2006

    La Corte richiama la contestazione relativa al reato ambientale, rilevando che la censura difensiva mirava a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta.

  • art. 632 c.p.

    La Corte ritiene non specifica e indeducibile la doglianza sulla carenza dei presupposti del reato, perché riproduttiva delle argomentazioni già esaminate e disattese in appello; valorizza la motivazione secondo cui il deposito di materiale idoneo a ostacolare il decorso delle acque e il risparmio dei costi di smaltimento integravano il fatto contestato.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, entro i limiti del minimo e del massimo edittale.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale criterio per la graduazione della pena, con riferimento alla valutazione degli elementi del fatto e della personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella accolta dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici o giuridici.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • Le censure sulle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili se la relativa richiesta o doglianza non è stata previamente devoluta al giudice di merito o non risulta oggetto di specifica contestazione della sentenza impugnata.
  • La determinazione della pena, inclusa la valutazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità, violazione di legge o motivazione del tutto apparente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGestione rifiutiFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati ambientaliReati contro la fede pubblica
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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