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Sentenza

Sentenza n. 1088/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio o differimento sull’istanza di accesso documentale relativa ai rendiconti, alle fatture, ai provvedimenti di approvazione o liquidazione e agli elenchi delle presenze presso un hotspot

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente, nell’ambito di una controversia con la cooperativa gestrice di centri di accoglienza per il mancato pagamento di corrispettivi contrattuali relativi alla somministrazione di pasti, aveva presentato alla Prefettura un’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. L’istanza riguardava il rendiconto della gestione del centro migranti di Lampedusa nel periodo agosto 2019-gennaio 2020, le fatture emesse dalla ricorrente, il provvedimento di approvazione del rendiconto o di liquidazione delle somme e l’elenco giornaliero delle presenze presso l’hotspot, necessari secondo la ricorrente per dimostrare la quantità dei pasti forniti e la correttezza delle fatture. La Prefettura, con nota dell’11 dicembre 2025, aveva comunicato che avrebbe evaso la richiesta entro la prima decade di febbraio 2026, motivando il differimento con la complessità della ricerca documentale e con gli adempimenti di chiusura dell’esercizio finanziario. Ritenendo decorso il termine previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’accertamento del diritto di accesso e la declaratoria di illegittimità del silenzio.

La decisione

Nel corso del giudizio la Prefettura ha documentato di avere trasmesso alla ricorrente l’intera documentazione richiesta già dall’11 febbraio 2026. La ricorrente ha dichiarato a sua volta l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa ostensiva. Quanto alle spese, le ha compensate tra le parti costituite: sebbene l’accesso fosse stato eseguito dopo la notificazione del ricorso, l’Amministrazione aveva previamente differito motivatamente l’ostensione, indicando le difficoltà oggettive di reperimento e il termine previsto per l’evasione, in conformità all’art. 9, comma 2, del d.P.R. 184/2006. Nulla è stato disposto quanto alle spese nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    Costituisce la base normativa del diritto di accesso documentale azionato dalla ricorrente.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    È richiamato quale termine decorso il quale la ricorrente ha ritenuto configurabile il silenzio sull’istanza di accesso.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito utilizzato per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 9, comma 2, d.P.R. 184/2006

    È richiamato a fondamento della legittimità del differimento dell’accesso quando l’Amministrazione indichi le esigenze che impediscono di soddisfare tempestivamente l’istanza.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio instaurato per ottenere l’accesso documentale, l’amministrazione mette integralmente a disposizione del ricorrente la documentazione richiesta, soddisfacendo la pretesa azionata.
  • Il differimento dell’accesso può essere motivato mediante l’indicazione delle oggettive difficoltà di reperimento della documentazione e delle concrete esigenze organizzative e contabili dell’amministrazione, purché sia indicato un termine ragionevole per l’evasione dell’istanza.
  • La sopravvenuta soddisfazione della domanda di accesso non comporta necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese se l’istanza era stata previamente differita con motivazione specifica e l’amministrazione aveva manifestato la volontà di ostendere la documentazione entro un termine determinato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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